Adempimenti

Agroalimentare, esonero dei contributi da definire

di Francesco Giuseppe Carucci

Con il messaggio n. 3341/2020 l’Inps aveva definito il perimetro dell’agevolazione prevista per il primo semestre dell’anno dall’articolo 222 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020). Il beneficio consiste nell’esonero della contribuzione a carico dei datori di lavoro privati delle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

L’Istituto è ritornato sull’argomento con il messaggio n. 4353/2020 di ieri non solo per recepire il tenore del decreto interministeriale attuativo pubblicato in Gazzetta lo scorso 20 ottobre, ma anche le novità dell’articolo 58-quater, introdotto nel Dl 104 con la legge di conversione n. 126/2020. Quest’ultima disposizione, oltre a prevedere lo stanziamento di ulteriori 51,8 milioni rispetto agli iniziali 426,1 per finanziare la misura, ha esteso il beneficio ai datori che si occupano di produzioni di vini da tavola e di spumanti e vini speciali le cui attività sono rispettivamente contraddistinte dai codici Ateco 110210 e 110220.

Sulla scorta di tali novità, l’Inps ha allegato al messaggio l’elenco aggiornato dei codici Ateco delle attività il cui esercizio costituisce il potenziale diritto al beneficio.

Dato il periodo di 20 giorni concesso dal decreto attuativo all’Istituto per l’emanazione della specifica circolare, ci si aspettava di conoscere le modalità di presentazione delle istanze per essere ammessi al godimento della misura e il chiarimento di qualche aspetto ancora dubbio. È il caso, ad esempio, della fruibilità del beneficio da parte di aziende che esercitano coltivazioni miste, delle quali solo alcune presenti tra i codici Ateco autorizzati.

A conforto di quanto anticipato con il messaggio di settembre, e coerentemente con la sospensione dei versamenti disposta dall’articolo 3 del decreto attuativo, giungono rassicurazioni dall’Istituto sulla circostanza che l’assenza del versamento della contribuzione riferita ai periodi di esonero non rileva ai fini della regolarità contributiva dei potenziali beneficiari. Ciò, naturalmente, nelle more della presentazione dell’istanza telematica e del relativo eventuale accoglimento.

Il messaggio reca un’altra precisazione che attiene all’eventuale domanda di rateazione di debiti in fase amministrativa prima che sia possibile richiedere il beneficio contributivo. In tal caso, infatti, le aziende beneficiarie dell’esonero dovranno escludere dalle richieste l’esposizione del debito corrispondente al periodo agevolato e comunque oggi risultante dalla situazione debitoria presente nell’apposita area del cassetto previdenziale.

Nel caso in cui non si sia provveduto al versamento della contribuzione che dovesse risultare dovuta a seguito di rigetto dell’istanza, sarà necessario maggiorare gli importi dovuti di sanzioni civili e interessi calcolati dalla scadenza originaria. Qualora il beneficio venga concesso parzialmente a causa del superamento della spesa complessiva, le aziende interessate dovranno provvedere a versare in unica soluzione la differenza dovuta, senza sanzioni e interessi, entro 30 giorni dal ricevimento degli esiti dell’istanza.

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