Imposte

Stampa, aumentati da luglio gli aggi delle edicole

di Paolo Stella Monfredini

Dal 1° luglio sono aumentati leggermente gli aggi di competenza delle edicole per effetto della modifica al metodo della resa forfettaria introdotta dall’articolo 187 del Dl 34/2020.

L’articolo 74, primo comma, lettera c), del Dpr 633/1972 prevede un regime speciale Iva monofase per il commercio di prodotti editoriali. Unico soggetto passivo di imposta è l’editore che liquida l’Iva sulla base del prezzo di vendita al pubblico. L’editore non ha diritto di rivalsa nei confronti dei distributori e rivenditori a cui consegna le pubblicazioni e i successivi passaggi lungo la catena distributiva sono sostanzialmente fuori campo Iva, in base al secondo comma dell’articolo 74.

Ne consegue che per l’editore l’Iva rappresenta un costo. Al fine di neutralizzare l’effetto prodotto dal particolare regime speciale Iva nei rapporti commerciali con la rete vendita, la Federazione italiana editori giornali e le Organizzazioni sindacali degli edicolanti hanno stipulato in passato un accordo che prevede che gli aggi (sconti) di competenza delle edicole siano applicati su un prezzo defiscalizzato in luogo del prezzo di vendita al pubblico dei giornali quotidiani e periodici.

In altre parole, lo sconto di competenza dell’edicolante (che normalmente, a seconda della tipologia del prodotto, è pari al 19%, 24% o 29%), anziché essere applicato sul prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, è applicato su una percentuale dello stesso. In tal modo si riduce l’importo su cui si calcola lo sconto della rete vendita al fine di depurare, in modo convenzionale, l’effetto dell’impatto dell’Iva sostenuto dall’editore.

L’articolo 8 dell’Accordo nazionale sulla vendita di giornali quotidiani e periodici del 19 maggio 2005 precisa che la defiscalizzazione del prezzo di copertina di cessione al pubblico dei prodotti editoriali è stabilita con protocollo separato in base ai mutamenti legislativi in materia Iva.

Il regime speciale Iva editoria prevede due modalità di determinazione della base imponibile: in relazione alle copie effettivamente vendute ovvero in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70% per i libri e dell’80% per i giornali quotidiani e periodici (l’imposta va obbligatoriamente versata in base al sistema delle copie vendute in relazione a prodotti editoriali pornografici, cataloghi, cessioni congiunte di giornali, periodici e libri con altri beni diversi dai supporti integrativi, cessioni di prodotti editoriali da parte di associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui alla legge 398/1991).

In tale contesto è intervenuto l’articolo 187 del decreto rilancio che, per il solo anno 2020, ha aumentato dall’80% al 95% la resa forfettaria ai fini del calcolo della base imponibile su cui applicare l’Iva sulla cessione di giornali quotidiani e periodici e dei relativi supporti integrativi. Ne consegue che gli editori di giornali quotidiani e periodici e dei relativi supporti integrativi, fino al 31 dicembre 2020, nel caso di applicazione del regime di resa forfettaria, determineranno l’imposta scorporando l’Iva dal 5% delle copie consegnate o spedite valorizzate a prezzo di copertina.

Fieg e le organizzazioni sindacali delle edicole, a seguito di tale modifica, hanno concordato di variare, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, la base di defiscalizzazione delle pubblicazioni quotidiane e periodiche interessate dalle modifiche apportate dall’arti colo 187 del Dl 34/2020 (ovvero le pubblicazioni per le quali l’editore applicherà il metodo della resa forfetaria e l’aliquota Iva agevolata del 4%) che saranno cedute alla rete vendita con un prezzo defiscalizzato pari al 99,7% del prezzo di vendita al pubblico.

Se l’attuale quadro normativo non subirà ulteriori variazioni, dal 1° gennaio 2021 le pubblicazioni quotidiane e periodiche interessate dalle innovazioni in materia Iva, efficaci per il solo anno 2020, torneranno a essere cedute alla rete vendita con un prezzo defiscalizzato pari al 98,8% del prezzo di vendita al pubblico.

Restano inalterate le basi di defiscalizzazione relative alle altre due categorie di prodotti editoriali: 96% del prezzo di vendita al pubblico per le pubblicazioni e le cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi o altri beni che applicano il metodo delle copie effettivamente vendute e l’aliquota Iva del 4%; 92% del prezzo di vendita al pubblico per le altre tipologie di prodotto precisate dall’articolo 74, primo comma, lettera c), del Dpr 633/1972.

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