Imposte

Niente abuso del diritto se si razionalizza la catena di controllo

La risposta a interpello 225: via libera al trasferimento del patent box alla società beneficiaria

di Alessandro Germani

Via libera a una complessa riorganizzazione che prevede due scissioni e un conferimento di partecipazioni, compreso il trasferimento dell’agevolazione da patent box. È quanto emerge dalla risposta a interpello 225/2021 delle Entrate.

Alfa è una holding posseduta da membri della famiglia che detengono le quote a titolo di piena proprietà, nuda proprietà ed usufrutto, oltre a svolgere attività industriale e immobiliare. Le partecipate a valle prevedono nel capitale anche i soci persone fisiche. Alfa ha in corso un ruling da patent box in relazione a dei brevetti di proprietà sfruttati mediante contratti di licenza stipulati con Beta e Gamma. Anche Beta ha in corso un ruling da patent box per l’utilizzo diretto dei brevetti. Obiettivo della riorganizzazione è quello di separare il comparto immobiliare e quello di holding, creando anche una subholding di controllo delle operative.

Le operazioni straordinarie sono dunque tre:

• una scissione parziale proporzionale a favore di una beneficiaria che accoglierà il comparto immobiliare di Beta;

• una scissione parziale proporzionale dei brevetti di Alfa a favore di Beta;

• un conferimento delle partecipazioni, ex articolo 177, comma 2, del Tuir, detenute da Alfa e dai membri della famiglia nelle società Delta, Beta e Gamma a favore di una subholding conferitaria di nuova costituzione.

In relazione alla seconda scissione viene meno il contratto di licenza di Alfa con Beta e Gamma, venendone fatto uno ex novo fra Beta e Gamma. Ai fini del patent box la scissione determinerà per Beta il venir meno dei costi di licenza dovuti ad Alfa, con conseguente riduzione del denominatore nel calcolo del nexus ratio e miglioramento del risultato dell’agevolazione.

L’Agenzia conferma che l’operazione non è abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 212/2000 (statuto del contribuente). Essa infatti mira ad addivenire ad una più ordinata catena di controllo, con le persone fisiche che controllano la holding che a sua volta controlla l’immobiliare, la società agricola e la subholding, a sua volta controllante delle operative. Quindi la neutralità propria delle scissioni e del conferimento di partecipazioni è assolutamente lecita. Stesso dicasi per il subentro dell’avente causa nel patent box previsto per i casi di fusione, scissione e conferimento d’azienda (articolo 5 del Dm 28 novembre 2017). Trattasi infatti di tutti atti fisiologici alla riorganizzazione delle attività facenti capo alla famiglia. Circa le imposte indirette l’Agenzia segnala che ai fini Iva il passaggio degli immobili può generare in capo alla beneficiaria l’ipotesi della rettifica della detrazione. Il registro e le ipocatastali sono fisse in misura pari a 200 euro ciascuna.

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