Adempimenti

Coronavirus, la trappola delle ritenute per i sostituti in zona rossa

L’intreccio tra il Dm del Mef e il decreto legge 9/20 espone le aziende a errori e possibili illeciti anche penali

ADOBESTOCK

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Tra proroghe e rinvii dei versamenti tributari va in tilt il sistema delle ritenute. Nella corsa contro il tempo per sostenere imprese e cittadini colpiti dall’emergenza sanitaria del coronavirus l’intreccio del decreto del ministero dell’Economia datato 24 febbraio per sospendere gli adempimenti fiscali nella zona rossa (ossia dieci comuni in Lombardia e uno in Veneto) con il Dl 9/2020 (pubblicato il 2 marzo in «Gazzetta ufficiale») per sostenere le attività produttive espone le imprese a possibilità di errori molto elevata. Errori che sulle ritenute, possono sconfinare nel penale.

Dove si annida la trappola per i sostituti d’imposta? È tutta nei termini utilizzati nel Dm emanato con l’intento di congelare dal 21 febbraio al 31 marzo tutti i versamenti tributari della zona rossa. Ma sulle ritenute il Mef utilizza il termine «operare», il che vuol dire tecnicamente che l’impresa nel mese di febbraio dal 21 in poi deve erogare lo stipendio senza operare o trattenere le ritenute e liquidare lo stipendio e i compensi di dipendenti e addetti di febbraio e marzo al lordo delle ritenute. Tutto secondo la logica che punta con il decreto del Mef a sostenere principalmente le famiglie con stipendi liquidati al lordo, dimenticandosi di ricordare ai lavoratori che da aprile 2020, ossia da quando le somme sospese dovranno essere liquidate al Fisco, saranno i lavoratori a doverle restituire.

Inoltre, e qui scatta la possibile errore del sostituto, può essere accaduto che le imprese abbiano liquidato i cedolini di febbraio (il decreto del Mef è arrivato di fatto a buste paga nella gran parte dei casi già elaborate) sono stati pagati al netto delle ritenute. In questo caso il sostituto diventa obbligato al versamento delle somme trattenute a pena di sanzione amministrativa che, in caso di superamento della soglia di 150mila euro, può sconfinare nel penale. A meno che, come è auspicabile ritenere, non si possa invocare la sospensione “generale” dei termini di versamento operata con il Dm.

La situazione si complica per il settore turistico-alberghiero. Il decreto crea un doppio binario. Per tutta l’Italia alle imprese del settore sono sospesi i versamenti delle ritenute dovute dal 21 febbraio al 31 marzo. Questo significa che le ritenute vanno operate, quindi trattenute dalle buste paga, ma non vanno versate per ora al Fisco. I termini di versamento, infatti, riprenderanno ad aprile e scadranno entro la fine di quel mese. Con un’eccezione. Per le imprese turistico-alberghiere dei Comuni della zona rossa (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, in provincia di Lodi; e di Vo’ Euganeo, in provincia di Padova) vale la disciplina speciale stabilita originariamente dal decreto del Mef. In altri termini, anche loro così come le altre imprese e sostituti d’imposta non dovranno proprio operare le ritenute e, quindi, pagare gli stipendi al lordo.

Al di là delle ritenute, il Dl 9/20 precisa il perimetro della sospensione dei versamenti per cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi nella zona «rossa»: lo stand by si applica sia alle entrate tributarie che a quelle non tributarie (è il caso, ad esempio, di multe stradali o contributi a casse). In questo caso sono sospesi tutti i versamenti in scadenza dal 21 febbraio al 30 aprile. Si dovrà, quindi, pagare in un’unica soluzione entro il 31 maggio.

Sempre e solo negli 11 comuni del focolaio, il Dm congela i termini dei versamenti tributari dal 21 febbraio al 31 marzo, e in particolare quelli dell’Iva periodica del mese di febbraio per i soggetti mensili.

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