Contabilità

Deducibili le quote assenti dal conto economico

Possibilità consentita in sede di dichiarazioni Ires e anche ai fini Irap

di Franco Roscini Vitali

Sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2020 con deducibilità fiscale.
L’articolo 60 commi da 7-bis a 7-quater della legge 126/20 di conversione del decreto 104/20 consentono di derogare alle disposizioni dettate dall’articolo 2426 n. 2 del Codice civile che prevede l’ammortamento sistematico delle immobilizzazioni materiali e immateriali: “sistematico” significa “che si svolge secondo un sistema”, ovvero che è conforme ad un sistema. In sostanza, il legislatore sembra aver utilizzato la deroga consentita dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 34/13, recepita dall’articolo 2423 comma 5, del Codice civile (Deroga in casi eccezionali).

Dal punto di vista fiscale debutta una disposizione innovativa che prevede la deducibilità delle quote di ammortamento, non contabilizzate nel conto economico, in sede di dichiarazioni Ires e, con specifica previsione, anche ai fini Irap.

Infatti, è prevista la deduzione delle quote di ammortamento nei limiti previsti negli articoli 102, 102-bis e 103 a prescindere dall’imputazione nel conto economico: si applica il comma 4 lettera b) dell’articolo 109 del Tuir che prevede la deducibilità dei componenti negativi non imputati nel conto economico per disposizione di legge.

Questa previsione comporta l’iscrizione in bilancio delle imposte differite passive (principio Oic 25) che saranno utilizzate al termine del piano di ammortamento, quando l’ultima quota verrà stanziata contabilmente ma sarà già stata dedotta fiscalmente (o, prima, in caso di cessione).

Da notare che la norma di legge non cita l’articolo 108 relativo alle spese relative a più esercizi, per le quali l’ammortamento deve essere comunque iscritto in bilancio.

Nel corso di Telefisco 2021, l’agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito, ha ribadito il tenore letterale dell’articolo 60, comma 7-bis della legge 126/20.

La risposta delle Entrate sembra confermare, quantomeno indirettamente, che la deduzione deve avvenire in via extracontabile mediante variazione nella dichiarazione relativa all’esercizio 2020.

In particolare, non è consentito recuperare fiscalmente la quota di ammortamento non imputata nel conto economico 2020 in coda al processo di ammortamento: questo comportamento, che vorrebbe evitare la gestione del doppio binario e la conseguente contabilizzazione della fiscalità differita, non sembra consentito dalla norma di legge.

Altra risposta, in materia di reddito d’impresa, riguarda la possibilità di rivalutare i beni detenuti in leasing e riscattati nel corso del 2020.

La risposta delle Entrate è negativa perché sono rivalutabili solo i beni di proprietà: pertanto la rivalutazione dei beni in leasing può essere effettuata solo se l’utilizzatore ha esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.

Certamente, chi ha un’anzianità di servizio e i capelli bianchi potrebbe sorridere pensando che molti anni fa, e per molti anni, si è discusso circa la liceità o meno dell’iscrizione in bilancio di ammortamenti “fiscali” che dal punto di vista economico-tecnico non avevano alcuna giustificazione: in particolare, gli ammortamenti anticipati di lontana memoria che “inquinavano” i bilanci.

Oggi la situazione è opposta: nei bilanci 2020 gli ammortamenti possono non esserci per una specifica disposizione di legge.

Forse affermare che gli ammortamenti non sono nel bilancio non è tecnicamente corretto perché ci sono, anche se iscritti nella parte del bilancio costituita dalla nota integrativa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©