Come fare perAdempimenti

Sistema TS, i nuovi dati e scadenze per l’invio delle spese sanitarie

di Barbara Marini

  • Quando 31 luglio 2021 (prestazioni I semestre 2021); 31 gennaio 2022 (II semestre)

  • Cosa scade Trasmissione degli importi incassati dagli operatori sanitari accreditati al Sistema TS

  • Per chi Operatori sanitari delle categorie obbligate alla trasmissione

  • Come adempiere Trasmissione dati spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria

1In sintesi

Ancora una modifica in ambito di prestazioni sanitarie.

Dopo la mini proroga concessa agli operatori sanitari (o ai loro intermediari) - che ha consentito loro di comunicare entro l’8 febbraio 2021 gli importi relativi a tutte le prestazioni sanitarie incassate nel 2020 (eseguite su pazienti persone fisiche) - ci si ritrova a dover fare i conti con un nuovo calendario di scadenze per le annualità 2021 e successive.

Le previste scadenze mensili relative all’invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria sono state rinviate al 2022.

Pertanto, in via transitoria per il solo 2021 gli importi relativi alle prestazioni effettuate in tale anno dovranno essere comunicati con cadenza semestrale.

Si ricorda che l’obbligo di trasmissione riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del contribuente. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.

Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica.

Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da Iva.

2Il nuovo calendario delle scadenze

Il 2021 si presta ad essere un anno di transizione per gli operatori sanitari in attesa che l’invio telematico attraverso il Sistema Tessera Sanitaria diventi mensile a partire dal 2022.

Il decreto del Mef del 29 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 il 6 febbraio, agli articoli 2 e 3 stabilisce che: l’invio al Sistema:
per l’anno 2021 venga effettuato con cadenza semestrale;
a partire dal 2022 diventi mensile.

l decreto inoltre precisa, inserendo il comma 2-bis all’articolo 7 del Dm 19 ottobre 2020, che per stabilire il periodo di competenza dell’invio dei dati, si dovrà fare riferimento al momento in cui viene sostenuta la spesa e quindi alla data del pagamento, applicando sempre un criterio di cassa: se per es. la fattura viene emessa dal medico il 27 giugno 2021 ma la data dell’incasso è il 5 luglio 2021, la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria avverrà entro il 31 gennaio 2022, appartenendo tale spesa alla competenza del secondo semestre dell’anno.

Più dettagliatamente, il citato decreto ministeriale del 29 gennaio prevede il seguente calendario di scadenze relative alla trasmissione telematica dei dati al Sistema:
1) transitoriamente per il 2021 :
entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021,
entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021,
2) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022.

3I nuovi dati da comunicare al Sistema TS

L’adempimento della comunicazione al Sistema TS si è arricchito nel tempo di dati supplementari da indicare e trasmettere.

In particolare, si ricorda che:
le spese sostenute dal 2020 per prestazioni sanitarie possono essere detraibili in capo al paziente soltanto se pagate con mezzi tracciabili (eccetto per medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Ssn, che pertanto possono essere pagate ancora in contanti), dovendosi conseguentemente indicare nei campi del Sistema TS la tracciabilità del pagamento;
a partire dalle prestazioni sanitarie con data pagamento uguale o superiore all’1 gennaio 2021, dovranno essere indicati al Sistema TS i seguenti ulteriori dati così come previsto dal Dm 19 ottobre 2020:
-tipo documento: fattura o documento commerciale (scontrino o ricevuta);
-aliquota iva o natura iva: per il documento commerciale (scontrino e ricevuta fiscale) il campo “Natura” è da due caratteri e assume i valori da N1 a N6; per la fattura, il campo va da 2 a 4 caratteri e assume i valori da N1 a N7 con i relativi sottocodici, ove previsti;
-opposizione: si dovrà flaggare l’apposito campo (che verrà valorizzato con codice 1) in caso di esercizio dell’opposizione da parte del paziente, e in questo caso i dati dovranno essere comunque inviati al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale del paziente (campo che quindi verrà oscurato).

Si ricorda inoltre che per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 (articolo 1, comma 1105, legge 178/2020), è fatto divieto per i soggetti obbligati al Sistema TS di emettere fatture in formato elettronico.

4Le criticità relative alle prestazioni “estetiche”

Degna di nota appare l’ufficiale presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente alla non detraibilità delle spese di chirurgia e medicina estetica sostenute al di fuori dell’ambito ospedaliero e ambulatoriale.
Ciò emerge dal modello per la “manifestazione dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie” rilasciato dall’Amministrazione finanziaria, ove vengono espressamente escluse dalle prestazioni sanitarie per le quali si può chiedere l’opposizione, proprio quelle relative alle prestazioni di chirurgia e medicina estetica (diverse dagli interventi ospedalieri e ambulatoriali).

Questo significa quindi che tali spese non rientrerebbero tra le prestazioni sanitarie detraibili da parte del contribuente e conseguentemente non sarebbero neppure oggetto di trasmissione e di opposizione.

Tale orientamento dell’Ufficio, così netto nel censurare la possibilità per il cittadino di detrarre tali tipologie di spese mediche, non appare tuttavia coerente né con la circolare 4/E del 28 gennaio 2005 dove si afferma che le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da Iva in quanto sono “ontologicamente connesse al benessere psico-fisico” del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona; né con la sentenza della Corte di Giustizia Causa C-91/12 del 21 marzo 2013 ove si afferma che le prestazioni di servizi consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico, rientrano nelle nozioni di “cure mediche” o di «prestazioni mediche [alla persona]» qualora tali prestazioni abbiano uno scopo terapeutico.

Pertanto, l’esclusione tout court di tali spese da quelle detraibili (e quindi da inviare al Sistema TS) non appare convincente in quanto dovrà essere frutto di una specifica valutazione effettuata caso per caso dallo stesso medico chirurgo.

5Il regime sanzionatorio

L’articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 175/2014 prevede che «in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione».

L’aspetto più critico rinvenibile nel dettato del comma 5-bis è legato al punto in cui viene prescritta l’impossibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex articolo 12 del Dlgs 472/1997, fatto salvo un tetto massimo di 50.000,00 euro.

L’eccessiva onerosità delle citate sanzioni viene solo parzialmente alleggerita dalle seguenti disposizioni sempre contenute nel comma 5-bis: «nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000».

Sulla questione sanzionatoria, si segnala un importante chiarimento fornito dalle Faq presenti sul sito dell’agenzia delle Entrate (anche se superato dalla nuova scadenza semestrale), ma che sarà sicuramente utile tenere a mente a partire dal 2022, quando cioè l’adempimento diventerà mensile: «saranno accolti tutti i documenti validi, pagati nel 2021 e inviati fino al 31 gennaio 2022 in inserimento e fino al 7 febbraio 2022 in variazione. I documenti inviati oltre il mese successivo alla data di pagamento, sebbene accolti, saranno comunque oggetto di segnalazione».

Questa indicazione, qualora confermata, determinerebbe un importante alleggerimento dell’oneroso regime sanzionatorio in materia di Sistema TS.

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