Imposte

Benzina per auto, addio all’imposta regionale

La legge 178/2020 ha abrogato a partire dal nuovo anno l’Irba chiudendo così la procedura d’infrazione aperta in sede comunitaria

La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 628 e successivi, della legge 178/2020) ha previsto l’abrogazione nelle Regioni a statuto ordinario dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba) a partire dal 1° gennaio 2021. Il provvedimento adegua la normativa nazionale in materia di accise al diritto unionale, facendo salvi per il passato gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

La normativa

L’Irba, introdotta con la legge 158/1990 e con il Dlgs 398/1990, è una imposta indiretta non armonizzata propria delle Regioni a statuto ordinario, volta a colpire i consumi di carburante erogati dagli impianti di distribuzione, ivi compresi quelli destinati ad uso privato. Ad oggi, le Regioni che avevano istituito l’imposta sono la Calabria, la Campania, il Molise, il Lazio, la Liguria e il Piemonte.

Trattandosi di una imposta indiretta essa rientra nel perimetro di applicazione della direttiva 2008/118/Ce. Questa, all’articolo 1, paragrafo 2, riconosce agli Stati membri la possibilità di applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa armonizzata altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme comunitarie applicabili per le accise o per l’Iva in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta.

In altri termini, gli Stati membri possono introdurre una ulteriore imposta indiretta sui prodotti già sottoposti ad accisa solo in presenza di una «finalità specifica», configurando detta ulteriore imposta come una sorta di «imposta di scopo».

La procedura di infrazione Ue

Già nel luglio 2018, la Commissione europea ha avviato nei confronti dello Stato italiano la procedura di infrazione 2017/2114, chiedendo chiarimenti in ordine all’Irba, in quanto presuntamente in contrasto con il diritto eurounitario.

Secondo la Commissione Ue, non sarebbe ravvisabile alcuna finalità specifica attribuita al gettito derivante dall’Irba, se non quella di mero bilancio generale. Tale finalità generica, per come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (tra le tante, Cgue, causa C-82/12, 27 febbraio 2014) sarebbe in contrasto con il diritto unionale, in quanto non rispetterebbe il dato normativo della direttiva.

Sulla scorta di tali considerazioni, si riscontrano anche sentenze di merito (si veda l’articolo sulla Ctr Piemonte 53/6/2020) che, rilevando l’assenza di un nesso diretto tra l’uso del gettito e la finalità attribuita all’Irba, hanno riconosciuto l’incompatibilità della stessa con l’ordinamento eurounitario, disapplicando la normativa nazionale contrastante.

L’abrogazione

Pur lasciando qualche perplessità in ordine alla formulazione letterale della disposizione abrogativa, l’intervento del legislatore è sicuramente diretto a prevedere una maggiore certezza del diritto, nonché ad assicurare la piena operatività del diritto unionale nell’ambito delle imposte indirette.

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