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Mascherine e Dpi, l’esenzione Iva trova l’indicazione in fattura

L’articolo 124 del Dl 34 fa salvo il diritto alla detrazione e quindi le cessioni non determinano un pro-rata di detraibilità

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Le software house associate ad AssoSoftware, che realizzano software gestionali di area contabile e fiscale, hanno in queste settimane dovuto adeguare le proprie procedure per gestire in modo specifico le cessioni di mascherine chirurgiche e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, effettuate in base all’articolo 124, comma 2, del Dl 34/2020 in vigore dal 19 maggio.

Il decreto stabilisce l’esenzione Iva, fino al 31 dicembre 2020, per le cessioni di mascherine chirurgiche e degli altri dispositivi medici e di protezione individuale, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, con diritto alla detrazione dell’imposta in base all’articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972.

È proprio quest’ultima parte della norma che ha fatto sorgere una serie di incertezze interpretative che rendono consigliabile poter individuare con certezza, all’interno dei software gestionali, queste operazioni (sia come operazioni attive, che passive), in quanto ancorché sia già chiaro dalla lettura del dispositivo di legge che tali operazioni non generano pro-rata, non è altrettanto chiaro se abbiano o meno effetto a livello di ventilazione dei corrispettivi, modalità di calcolo dell’Iva utilizzata, ad esempio, dalle farmacie.
Il problema evidentemente non si pone se sia i corrispettivi di vendita che i relativi acquisti fossero considerati esenti e quindi non partecipassero alla ventilazione per il calcolo della liquidazione Iva del periodo. La situazione cambierebbe invece drasticamente se tutti i corrispettivi si considerassero imponibili, comprese le vendite di mascherine, mentre gli acquisti rimanessero esenti.

È stata, infatti, proprio Federfarma a sollevare per prima il problema, in relazione al fatto che se tali operazioni di acquisto fossero considerate non esenti, bensì imponibili con aliquota a zero, il meccanismo della ventilazione sul totale dei corrispettivi permetterebbe alle farmacie di risparmiare una rilevante quantità di Iva.

Proviamo a fare un esempio numerico, ipotizzando un corrispettivo lordo di 100mila euro, a fronte di acquisti per:
10mila esenti ovvero ad aliquota zero, in base all’articolo 124 del Dl 34/2020;
10mila ad aliquota al 4 per cento;
10mila ad aliquota al 10 per cento;
10mila ad aliquota al 22 per cento.

In questa situazione il risultato della ventilazione risulterebbe il seguente:
se si considerasse la prima operazione di acquisto come esente Iva (quindi non partecipa al calcolo della ventilazione e si ventila solo al 4%, 10%, 22%), l’importo dell’Iva da versare sarebbe di 10.714,30 euro (imponibile 89.285,70);
se si considerasse la prima operazione imponibile ad aliquota zero (in questo caso anche l’operazione allo 0% partecipa al calcolo della ventilazione), l’importo dell’Iva da versare sarebbe di 8.256,90 euro (imponibile 91.743,10).

Si passerebbe, quindi, da un Iva a debito di 10.714,30 euro a una di 8.256,90 euro, con un risparmio di Iva da versare di 2.457,40 euro.

È chiaro che in alcune situazioni potrebbe essere fonte di un importante risparmio d’imposta, poter interpretare la norma nel senso di assimilare le operazioni di cui al citato articolo 124 ad operazioni imponibili ad aliquota zero, ancorché esse non siano previste al momento dal nostro ordinamento.

Si tratta di un’interpretazione che potrebbe essere anche condivisibile dal punto di vista logico, ma che al momento non è sufficientemente supportata - a nostro avviso - dal solo dettato normativo e quindi necessita, perlomeno, di un pronunciamento ufficiale da parte delle Entrate.

Di conseguenza al momento molte software house hanno implementato un codice Iva specifico per individuare tali operazioni, assimilandone nella generalità dei casi il funzionamento a quello delle operazioni esenti (articolo 10 del Dpr 633/1972), senza tuttavia modificare i meccanismi della ventilazione e impostando il codice natura N4 in quanto non è possibile indicare nella fattura elettronica un’aliquota imponibile a zero.

Sul punto va peraltro segnalata la faq «Fatturazione di beni necessari al contenimento del Covid-19» con la quale viene chiarito come devono essere rappresentate tali cessioni nelle fatture elettroniche.

In particolare, AssoSoftware segnala, in premessa, che la norma stessa fa salvo il diritto alla detrazione e che quindi tali cessioni non determinano alcun pro-rata di detraibilità rispetto alle canoniche esenzioni in base all’articolo 10 del Dpr 633/1972.

Allo stesso tempo la relazione illustrativa, nel commentare il comma, fa riferimento ad operazioni esenti a cui è riconosciuta un’aliquota pari a zero, situazione che non trova applicazione nella dichiarazione periodica e annuale (e quindi neppure nei sistemi gestionali), oltre che essere esplicitamente rifiutata dai controlli dello Sdi che, in caso di mancanza di un’aliquota Iva maggiore di zero, richiedono obbligatoriamente un codice natura.

AssoSoftware ritiene, quindi, che tali operazioni possano essere rappresentate nella fattura elettronica utilizzando il codice natura N4 (esente) e riportando nel riferimento normativo la dicitura «Fattura emessa in base all’articolo 124, comma 2, del Dl 34/2020» o una similare.

A seguito dei chiarimenti che potranno essere forniti dalle Entrate, le software house effettueranno eventualmente le modifiche necessarie. In dichiarazione Iva, qualora necessario, potrà essere fatto il calcolo a conguaglio rispetto a quanto versato come risultanza delle liquidazioni periodiche.