Controlli e liti

Il Tfm all’amministratore è interamente deducibile

La Ctp Reggio Emilia 199/2/2020: rispetto al Tfr non ci sono rapporti contrattuali né regole sull'ammontare

di Stefano Sereni

Il trattamento di fine mandato (Tfm) è un costo interamente deducibile, senza i limiti di importo fissati dalle normative in ambito civilistico e tributario per il trattamento di fine rapporto (Tfr), non essendo il rapporto tra l’amministratore e la società equiparabile a quello tra quest’ultima e un dipendente. A dirlo è la sentenza 199/2/2020 della Ctp Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari), depositata lo scorso 23 ottobre.

La vicenda trae origine dalla notifica di diversi avvisi di accertamento a una contribuente con i quali veniva contestata l’illegittima deduzione, per ogni annualità, di una parte del trattamento di fine mandato percepito.

In sintesi la tesi erariale era basata sul fatto che il Tfm fosse assimilabile al Tfr, con la conseguenza che lo stesso risulterebbe fiscalmente deducibile per la sola parte che non superi l’ammontare del compenso annuo deliberato dall’assemblea dei soci diviso per 13,5.

Gli atti impositivi venivano impugnati, contestando sostanzialmente l’inapplicabilità nel caso specifico delle norme richiamate dall’ufficio (articolo 2120 del Codice civile e articoli 150, comma 4 e 17, comma 1, Tuir) e valide solo per il Tfr: non vi sarebbe quindi alcun limite alla deducibilità del trattamento di fine mandato.

La Ctp, riuniti i ricorsi, li ha accolti totalmente, non ritenendo però risolutivo il solo fatto, indicato dalla contribuente, che la giurisprudenza di legittimità avesse dichiarato la deducibilità per competenza (e non per cassa) dell’accantonamento annuale del Tfm laddove lo stesso sia previsto da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

Preliminarmente i giudici hanno rilevato come la normativa civilistica non ponga alcun limite, nel minimo o nel massimo, alla quantificazione del compenso degli amministratori e al loro trattamento di fine mandato, lasciando ampia autonomia alle parti private.

Inoltre, di fondamentale importanza risultava la circostanza che il rapporto tra amministratore e società non possa definirsi propriamente contrattuale, bensì di immedesimazione organica.

La disciplina contenuta nel Tuir posta a base della ripresa a tassazione fa, però, riferimento alla deducibilità degli accantonamenti «in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali».

Tale condizione risulta quindi impossibile da realizzarsi nel caso del Tfm, atteso che, come evidenziato, non vi sono norme di natura civile che ne regolino l’ammontare, né è sussistente nella specie un rapporto contrattuale, come quello che intercorre tra datore di lavoro e dipendente.

Conseguentemente, prosegue la Ctp, non può che concludersi che al trattamento di fine mandato non possano applicarsi le modalità di quantificazione riferibili al Tfr, che non influenzano né limitano in alcun modo quindi nemmeno la sua deducibilità fiscale.

Tali conclusioni, seppur non confermate da puntuali pronunce di legittimità in campo civile, troverebbero secondo i giudici conforto in una sentenza penale della Cassazione (n. 28171/2019), avente a oggetto la medesima fattispecie che aveva però comportato in quel caso una denuncia per asserita violazione dell’articolo 3 Dlgs 74/2000. Tale reato non sarebbe, però, stato configurabile non essendoci limiti di deducibilità o di congruità per il Tfm.

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