Diritto

I sindaci sono responsabili per le imposte non pagate

I componenti del collegio possono essere sottopostiad azione per «mala gestio»

ADOBESTOCK

di Giovanbattista Tona

Non solo gli amministratori delle società che non pagano imposte e contributi rispondono di mala gestio in caso di fallimento della società. Anche i componenti del collegio sindacale, che non hanno vigilato e sono rimasti inerti dinanzi al loro comportamento, possono essere citati dalla curatela fallimentare con l’azione di responsabilità prevista dall’articolo 146 della legge fallimentare per rispondere del danno provocato ai creditori.

Questo emerge dalla sentenza del Tribunale delle imprese di Milano dell’8 ottobre del 2020.I giudici ambrosiani si erano già occupati della responsabilità degli amministratori delle società fallite che disattendono gli obblighi fiscali in una sentenza del 13 marzo 2020 (vedi il Sole 24 ore del 25 maggio 2020) e vi avevano ravvisato un’ipotesi di inosservanza dei loro doveri gestori.

In quella decisione, applicando l’articolo 2746 comma 1 del Codice civile, gli amministratori vennero condannati a rispondere dei danni procurati alla società a causa del mancato versamento delle imposte e il risarcimento fu commisurato alle sanzioni, interessi ed aggi conseguenti all’inadempimento.Anche in questa nuova vicenda il curatore fallimentare ha citato in giudizio gli amministratori ma ha esteso l’azione di responsabilità ai sindaci.

Omissione sistematica

Nella ricostruzione delle cause del dissesto della società era emerso gli amministratori avevano sistematicamente omesso il pagamento sia dei tributi sia dei contributi previdenziali per circa sette anni, prima sentenza di fallimento.Questa prassi nasceva da una stabile scelta gestionale e non da eccezionali e momentanee indisponibilità della società. Anzi risultava che nel corso degli anni più volte erano state presentate istanze di rateizzazione che venivano adempiute solo per le prime scadenze e poi abbandonate, con una tattica in tutta evidenza finalizzata ad allontanare nel tempo la reazione dell’Agenzia delle entrate.

Il danno ai creditori

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che tale condotta aveva violato uno dei principali doveri di corretta gestione della società previsti dall’articolo 2392 del Codice civile e aveva causato vari danni anche ai creditori sociali. Al di là dell’utilizzo alternativo delle somme che sarebbero dovute servire a pagare tasse e oneri previdenziali, sulla massa attiva del fallimento ora gravavano anche sanzioni amministrative, interessi, aggi e spese di accertamento.

Le responsabilità

I componenti del collegio sindacale dovevano considerarsi responsabili in solido di tali pregiudizi per concorso omissivo nell’illecito degli amministratori.Secondo l’articolo 2403 del Codice civile, compito principale dell’organo di controllo è di verificare che gli amministratori compiano scelte gestorie corrette. I sindaci pertanto rispondono dell’inosservanza del loro dovere di vigilanza, che non si può esaurire nell’espletamento formale delle attività specificate dalla legge, ma deve consistere nel rilevare le violazioni di legge e nell’adottare le iniziative più consone e opportune per reagire all’accertamento di atti gestori illegittimi e dannosi.

Nel contenzioso risolto dai giudici milanesi era emerso che di anno in anno in ogni sua riunione il collegio sindacale riscontrava il mancato adempimento degli obblighi della società verso Erario e istituti di previdenza e, dinanzi al progressivo accrescersi di tali debiti, si limitava a formulare una dichiarazione di invito agli amministratori ad individuare una soluzione, se del caso mediante pagamenti rateizzati.

Nonostante la sistematicità delle violazioni dei doveri degli amministratori i sindaci non avviavano attività ispettive, non convocavano l’assemblea per denunciare le gravi anomalie nella gestione, non promuovevano il procedimento previsto dall’articolo 2409 del codice civile per denunciare al tribunale il protrarsi delle irregolarità.Poiché un loro intervento attivo avrebbe quantomeno impedito il protrarsi delle condotte dannose degli amministratori, i sindaci sono stati condannati in solido con loro a risarcire i danni procurati all’attivo del fallimento.

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