Imposte

Superbonus 110% anche per le opere di completamento degli interventi agevolati

Per l’efficientamento energetico l’individuazione dei costi connessi dev’essere effettuata da un tecnico abilitato

di Alessandro Borgoglio

Come chiarito dalla circolare 24/E/2020, al paragrafo 5, la detrazione del 110% spetta anche per alcune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del superbonus; ma a condizione che tali interventi siano effettivamente realizzati.
Si tratta, in particolare:
• delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
• degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la Tosap pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Il «precedente» del sismabonus
Al di fuori delle spese sopra elencate, restano quelle relative alle opere di completamento degli interventi agevolabili al 110%: ma ciò non significa che esse non siano ammesse alla detrazione. In relazione al sismabonus “ordinario” di cui all’articolo 16 del Dl 63/2013, già in passato le Entrate avevano infatti stabilito che «anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017). La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera» (guida “Sisma bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici - Luglio 2019”, pagina 5).

In occasione dello speciale Telefisco del 27 ottobre scorso, le Entrate sono state ancora più esplicite, affermando che: «Quando si esegue un intervento antisismico ammesso al superbonus sono ammesse all’agevolazione anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria, ad esempio, per il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l’intervento nel suo complesso. Anche tali spese concorrono al limite massimo di spesa ammesso al superbonus pari a 96.000 euro per immobile».

Ecobonus: discrezionalità del tecnico
Un po’ meno chiaro e lineare è invece il trattamento delle opere complementari quando riguardano interventi di risparmio o efficientamento energetico. Innanzitutto, nei documenti di prassi non si rinviene la stessa indicazione del sismabonus relativa all’applicabilità del principio di assorbimento degli interventi di categoria superiore. Nel corso di Telefisco, le Entrate hanno affermato che: «L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato, (…) infatti (…) come stabilito dall’articolo 8 del citato decreto del 6 agosto 2020 al fine di accedere al superbonus, anche gli interventi in questione sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal medesimo decreto, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati».

Del resto, già nella guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - Marzo 2019” (pagina 16), le Entrate avevano spiegato che «L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato»; ma appena prima avevano anche sostenuto che sono ammesse al “vecchio” ecobonus «le spese per la demolizione del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento».

Mentre con la risoluzione 283/E/2008 era stato espressamente chiarito che «la detrazione non compete con riferimento alle spese di rifacimento di tutti i pavimenti né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento». Insomma, su queste spese l’ultima parola spetterà al tecnico che dovrà certificarne la stretta correlazione all’intervento principale, oltre che - per il superbonus - anche la congruità.


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