Imposte

Gruppo Iva, casa madre divisa da figlia

Secondo la risposta 143 sono rilevanti le prestazioni di una società spagnola verso la branch italiana

di Alessandro Germani

Rilevano ai fini Iva le prestazioni effettuate da una società spagnola appartenente ad un gruppo Iva nei confronti della propria branch italiana, perché il gruppo Iva genera la rottura dell’unitarietà fra casa madre e figlia. È quanto emerge dalla risposta a interpello 143/2021 del 3 marzo.

Il caso

Alfa è la branch italiana che si occupa della distribuzione di fondi comuni di investimento agli investitori istituzionali locali e si avvale di servizi di natura amministrativo-gestionale resi dalla casa madre spagnola (Support service). Quest’ultima dal 2019 ha aderito al Rege avanzato (Regimen especial del grupo de entidades) che è assimilabile al gruppo Iva, sebbene le partecipanti conservino la propria soggettività passiva Iva nonché la titolarità degli obblighi dichiarativi. Considerando che tale istituto non determina l’esistenza di un nuovo e distinto soggetto passivo d’imposta, come invece nel caso del gruppo Iva di matrice comunitaria, e che sarebbe più assimilabile all’Iva di gruppo, per l’istante ciò dovrebbe determinare l’irrilevanza Iva dei servizi prestati dalla mamma alla figlia.

L’interpretazione delle Entrate

L’Agenzia è di opinione differente. Infatti l’articolo 70-quater, comma 4-quinquies, del Dpr 633/72 stabilisce che le cessioni e le prestazioni operate da una sede o da una branch di un gruppo Iva di altro stato Ue verso una sede o una branch in Italia si considerano effettuate dal gruppo Iva costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte. Ciò risponde alle risultanze delle sentenze Skandia e Fce Bank per cui la partecipazione della branch al gruppo Iva recide il nesso di unitarietà (giuridica) e dipendenza (economica) che intercorre con la casa madre, in quanto le prestazioni devono considerarsi effettuate non più nei confronti della stabile organizzazione in regime di neutralità fiscale (risoluzione 81/E/06), bensì del gruppo medesimo, quale autonomo e distinto soggetto passivo d’imposta. Venendo quindi al caso di specie, e alla tesi dell’istante, le Entrate hanno interrogato l’Amministrazione finanziaria spagnola per conoscere la vera natura del Rege avanzato. La stessa ha dichiarato che con tale istituto si è data attuazione in Spagna alla disciplina comunitaria del gruppo Iva ai sensi dell’articolo 11 della direttiva Iva.

Corollario di tutto ciò sarà quindi la rilevanza ai fini Iva dei riaddebiti, operati dalla casa madre spagnola nei confronti della sua stabile organizzazione italiana, concernenti le prestazioni di support service rese.

La risposta 140 sull’imposta sulle assicurazioni

Sempre in tema di imposizione indiretta va segnalata la risposta a interpello 140/2021 sempre del 3 marzo relativa all’imposta sulle assicurazioni. A seguito della Brexit una compagnia inglese che operava in Italia con una branch ha deciso di interrompere il suo business (run off) entro il 31 dicembre 2020. In base all’articolo 9, comma 1-bis, della legge 1216/61, entro il 16 novembre di ogni anno viene versato l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni dovuta per il periodo di imposta successivo. Le Entrate confermano la non debenza dell’acconto venendo meno per il 2021 l’esercizio di attività assicurativa in Italia.

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