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Fattura riepilogativa differita con data dell’ultimo incasso o della fine del mese

Il documento consente di riunire le prestazioni effettuate verso lo stesso cliente nello stesso mese solare, con invio allo Sdi entro il 15 del mese successivo. Occorre però disporre di idonea documentazione

di Rosario Farina


L'articolo 21, comma 4 del Dpr 633/1972 stabilisce che, in via ordinaria, la fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione ma il contribuente può emettere anche la fattura in un momento successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, pur restando ferma tale regola generale, è possibile emettere fattura differita anche per le prestazioni di servizi in base alla nuova formulazione dell'articolo 21, comma 4, lettera a), Dpr 633/1972 a opera della legge di Stabilità per il 2013 (legge 228/2012).

La disposizione modificata prevede infatti che «per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime». La precedente formulazione della norma richiamata prevedeva la possibilità di emettere fattura differita nei soli casi di cessione di beni la cui consegna o spedizione risultasse da documento di trasporto.

In merito all'individuazione dell'idonea documentazione, l'amministrazione finanziaria nella circolare 18/E del 24 giugno 2014 ha precisato che il contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, possa utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. Da tale documentazione deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.

Nel documento di prassi richiamato vengono forniti i seguenti esempi:
- il contratto tra le parti;
- la nota di consegna dei lavori;
- la lettera d'incarico del servizio;
- la cosiddetta fattura proforma o avviso di parcella;
- un documento attestante l'avvenuto incasso, come il bonifico, lo scontrino «parlante» con quietanza o il «documento commerciale parlante».

Resta inteso che da questi documenti devono essere ricavabili le informazioni relative alla prestazione eseguita, alla data di effettuazione dell'operazione e alle parti contraenti in ottemperanza al Dpr 472/1996.

In presenza di più documenti che attestano cessioni o prestazioni avvenute nello stesso periodo temporale nei confronti di un medesimo cliente, secondo la circolare 14/E del 17 giugno 2019, sul tracciato è possibile indicare la data dell'ultima operazione del mese.

In ogni caso, va sottolineato come le disposizioni che consentono di emettere un'unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta.

La regola generale relativa al momento in cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate è contenuta nel terzo comma dell'articolo 6 del decreto Iva, che individua come momento di effettuazione dell'operazione quello in cui viene pagato il corrispettivo, indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia o meno già stata resa o ultimata,

L'Agenzia chiarisce, nella risposta all'interpello n. 8/E del 21 gennaio 2020, che non è esatto parlare di fatturazione riepilogativa differita, nei casi in cui il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all'emissione della fattura (si richiama in proposito la risposta a interpello 389 /2019 dell'agenzia delle Entrate).

È fondamentale il documento attestante l'avvenuto incasso del corrispettivo, citato espressamente nella circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, in quanto possiamo parlare di fattura riepilogativa differita quando siamo nel caso di prestazioni di servizi rese nel mese nei confronti del medesimo cliente «per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta», indicando nel campo data del file fattura quella dell'ultimo incasso o della fine del mese di riferimento.

Se invece prima di ricevere il pagamento del corrispettivo, si emette una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il momento impositivo, ossia quello nel quale le prestazioni si considerano effettuate e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile, coincide con l'emissione della fattura stessa e quindi con la data valorizzata nel relativo campo del file, per esempio la data del fine mese. In quest'ultimo caso, la fattura andrà trasmessa allo Sdi entro 12 giorni in quanto va considerata come fattura immediata (contraddistinta con TD01 e non con TD24 che invece identifica la fattura differita).


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