Imposte

Buoni carburante cedibili come omaggio ai clienti e da questi ai dipendenti

Per il 2022 non sono imponibili fino a un valore di 200 euro

di Stefano Sirocchi

Il bonus carburante introdotto nel decreto Ucraina potrebbe dare nuova linfa alla pratica commerciale di offrire in omaggio i buoni benzina ai clienti. Questi, infatti, potrebbero a loro volta cederli gratuitamente ai propri dipendenti in totale esenzione di imposta, se nei limiti previsti dalla norma. In tali casi, peraltro, il costo di acquisizione dei buoni, continuerebbe a essere deducibile dal reddito di impresa secondo la disciplina delle spese di rappresentanza.

È necessario innanzitutto distinguerne la tipologia. Se i buoni carburante sono emessi da una specifica compagnia petrolifera e consentono al cessionario di effettuare esclusivamente rifornimenti di carburante con medesima aliquota Iva, presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla stessa compagnia, e secondo l’accordo tra le parti, si è in presenza di voucher monouso individuati dall’articolo 6-ter del Dpr 633/1972 (circolare 8/2018 dell’agenzia delle Entrate). Sicché l’Iva è esigibile al momento dell’emissione del buono, o sua ricarica, se digitale.

Al contrario, se il buono consente il rifornimento presso impianti gestiti da diverse compagnie ovvero l’acquisto di più beni e servizi, si è in presenza di un buono multiuso (articolo 6-quater del Dpr 633/1972) e lo stesso è da considerarsi un mero documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta a Iva.

Secondo l’agenzia delle Entrate, i costi per l’acquisto dei voucher, benchè non menzionati nel Dm 19 novembre 2008, possono rientrare nella categoria residuale delle spese di rappresentanza ex articolo 1, comma 1, lettera e) del Dm 19 novembre 2008 (risposta a interpello 519/2019).

Pertanto la loro deducibilità è subordinata al rispetto delle condizioni indicate dall’articolo 108 del Tuir, dal citato Dm e dalla circolare 34/2009 delle Entrate. Fanno eccezione le spese per beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro che sono sempre interamente deducibili (risoluzione 27/2014).

Ai fini dell’Iva, l’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera h) del Dpr 633/1972 non ammette in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro (importo in precedenza pari a 25,82 euro e innalzato dal Dlgs 175/2014).

L’articolo 2 del decreto Ucraina (Dl 21/2022) stabilisce per l’anno 2022 la non imponibilità dei buoni benzina, o titoli analoghi, ceduti gratuitamente dalle aziende private ai propri dipendenti, fino a un valore di 200 euro. Il bonus è ulteriore rispetto al generale limite di non concorrenza alla formazione del reddito del valore dei beni e servizi (compresi i buoni carburante) ceduti ai dipendenti a titolo di liberalità entro la soglia di 258,23 euro (comma 3, articolo 51 del Tuir). Quest’ultima è una franchigia atipica in quanto, se il valore dei benefit erogati è superiore alla stessa, l’intero importo diventa imponibile. È interessante notare che la nuova agevolazione, in quanto aggiuntiva, potrebbe spettare anche a chi oggi non può beneficiare di quella generale di 258,23 euro.

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