Superbonus, il rifiuto di una banca ad acquistare i crediti non preclude la possibilità di cessione
Se l’operazione di cessione è stata rigettata è possibile la cessione a qualunque altro soggetto terzo disponibile ad acquisirli
A rigore, il rifiuto opposto da parte dell’istituto di credito all’acquisto dei crediti superbonus, incamerati dall’impresa fornitrice in forza di sconto in fattura concesso al condominio, non impedisce a tale impresa di procedere alla cessione libera degli stessi, a qualunque altro soggetto terzo disponibile ad acquisirli, in forza del dettato dell’articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto legge 34/2020. Il fatto che la prima banca non abbia, nella sostanza, concluso il contratto di cessione, rende infatti i crediti in parola liberamente cedibili per la prima volta a un soggetto terzo cessionario, anche al di fuori del settore bancario e creditizio “vigilato” (fermo restando che nulla vieta di stipulare un nuovo contratto di cessione con un’altra banca, o con un intermediario finanziario o un'impresa di assicurazione).
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