L'esperto rispondeImposte

Superbonus, il rifiuto di una banca ad acquistare i crediti non preclude la possibilità di cessione

Se l’operazione di cessione è stata rigettata è possibile la cessione a qualunque altro soggetto terzo disponibile ad acquisirli

di Silvio Rivetti

La domanda

La mia impresa edile ha acquistato crediti d’imposta da cosiddetto “superbonus” di cui al decreto legge 34/2020 (articolo 119) accordando lo sconto in fattura al condominio committente a norma dell’articolo 121 dello stesso decreto legge. La successiva operazione di cessione dei crediti è stata rigettata dalla banca a cui avevo chiesto la monetizzazione e tali crediti appaiono ora nel mio cassetto fiscale come “rifiutati”. Chiedo se sia possibile eseguire una nuova cessione degli stessi crediti ad altro soggetto (anche non istituto di credito) oppure se sia costretto a ripresentare una nuova pratica di acquisto (dal committente a me impresa) per vederli utilizzabili tramite cessione (il che diventerebbe impossibile per quelli maturati nel 2021).
C. P. – Ascoli Piceno

A rigore, il rifiuto opposto da parte dell’istituto di credito all’acquisto dei crediti superbonus, incamerati dall’impresa fornitrice in forza di sconto in fattura concesso al condominio, non impedisce a tale impresa di procedere alla cessione libera degli stessi, a qualunque altro soggetto terzo disponibile ad acquisirli, in forza del dettato dell’articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto legge 34/2020. Il fatto che la prima banca non abbia, nella sostanza, concluso il contratto di cessione, rende infatti i crediti in parola liberamente cedibili per la prima volta a un soggetto terzo cessionario, anche al di fuori del settore bancario e creditizio “vigilato” (fermo restando che nulla vieta di stipulare un nuovo contratto di cessione con un’altra banca, o con un intermediario finanziario o un'impresa di assicurazione).

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