Professione

Formazione legata all’Iscro senza obbligo e sanzioni

Chi percepisce l'indennità dovrebbe frequentare corsi di aggiornamento

di Gianni Bocchieri

Il decreto dei ministri del Lavoro e dell’Economia, in attesa di pubblicazione, relativo ai criteri e alla definizione dei percorsi di aggiornamento professionale dei lavoratori destinatari dell’Iscro – l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa destinata ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps – conferma quanto previsto sia dalla norma istitutiva dell’Iscro (articolo 1, commi 386-400, della legge 178/2020) sia dall’Inps (circolare 94/2021). Tuttavia, la lettura sistemica delle tre fonti non sottolinea l’obbligo del percettore dell’indennità di partecipare ai percorsi di aggiornamento professionale che ne dovrebbero affiancare l’erogazione.

La norma istitutiva prevede letteralmente che la sua erogazione «sia accompagnata dalla partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale» da parte dei beneficiari della prestazione, con criteri e modalità adottati con il decreto in via di formalizzazione. Il decreto (si veda anche il Sole 24 Ore del 28 marzo) si limita a ribadire che l’erogazione dell’Iscro sia «accompagnata» dalla partecipazione dei beneficiari a percorsi formativi, rinviando la loro definizione e le modalità di riconoscimento delle attività alle Regioni e Province autonome, che dovranno a loro volta comunicarle ad Anpal.

Da presentare all’Inps, la domanda di Iscro equivale al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did). Entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, i beneficiari dovranno contattare i centri per l’impiego, secondo le modalità definite da Regioni e Province autonome. In mancanza di modalità, essi saranno convocati dal Cpi competente entro 90 giorni dalla medesima data, per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Mutuata da quelle applicate agli altri percettori di forme di sostegno al reddito (come la Naspi), applicata al caso dei lavoratori autonomi questa disposizione lascia diversi punti aperti.

Il primo è proprio il riferimento alla Did, poiché l’Iscro riguarda professionisti non necessariamente alla ricerca di lavoro diverso da quello svolto con la propria partita Iva.

L’altra questione riguarda gli obblighi che la persona assume con la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Mentre per i percettori di Naspi sono previste specifiche sanzioni nel caso di mancata partecipazione alle iniziative formative previste nel patto di servizio personalizzato, con l’Iscro non sono previste sanzioni, non essendoci alcuna obbligatorietà di frequenza di questi percorsi. Di conseguenza, anche in quelle Regioni e Province autonome che si doteranno di un’offerta formativa per i professionisti, secondo quanto previsto dal decreto, il patto di servizio personalizzato potrà prevedere interventi formativi. Ma, in caso di mancata partecipazione del titolare di partita Iva, non scatterà alcuna sanzione, riducendo così la previsione della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato all’assolvimento di un adempimento meramente burocratico – al massimo – a fini censuari.

Invece, nel caso di cessazione definitiva dell’attività professionale con chiusura della partita Iva, i professionisti, anche quelle iscritti alle Casse di previdenza privatizzate, potrebbero accedere a Gol (Garanzia occupabilità dei lavoratori) come tutti gli altri lavoratori dipendenti privi di occupazione (beneficiari di Naspi, lavoratori fragili…). Tuttavia, il programma Gol non prevede percorsi specifici per gli ex titolari di partita Iva. Pertanto, essi potranno partecipare a un percorso di reinserimento lavorativo, preceduto o meno da un percorso di reskilling o upskilling professionale a seconda della loro distanza dal mercato del lavoro, misurata attraverso l’assessment realizzato dal Cpi.

Per la piena operatività di Gol, però, mancano diversi aspetti gestionali, oltre alla definitiva formalizzazione dei programmi attuativi regionali (Par), che potrebbe avvenire entro questo mese di aprile dopo la verifica di coerenza effettuata da Anpal.

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