Adempimenti

Terzo settore, spazio alle correzioni per gli elenchi 5 per mille fino al 22 maggio

di Marta Saccaro


Dopo la chiusura del termine – avvenuta lo scorso 8 maggio - per procedere all’iscrizione negli elenchi del 5 per mille per il 2017 (e per gli anni a venire) è arrivata ieri la pubblicazione sul sito internet dell’agenzia delle Entrate degli elenchi degli aventi diritto appartenenti alle categorie degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Attenzione, però: questa prima pubblicazione è provvisoria. Nel caso in cui, infatti, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche rilevino la presenza di eventuali errori di iscrizione potranno, attraverso i propri legali rappresentanti, ovvero loro delegati, chiederne la correzione entro il prossimo 22 maggio (il termine originario è il 20 maggio e la scadenza è quindi prorogata). La richiesta deve essere indirizzata alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente.

La scadenza del 22 maggio deve essere rispettata anche dai soggetti che risultano iscritti negli elenchi “permanenti”. Per effetto del Dpcm 7 luglio 2016 si ricorda infatti che da quest’anno gli enti in passato iscritti negli elenchi dei possibili destinatari del contributo non devono ripresentare la domanda di iscrizione egli adempimenti conseguenti.

Anche questi soggetti possono comunque far valere eventuali errori rilevati o variazioni intervenute (ad esempio, nella denominazione). Si ricorda che in caso di variazione del legale rappresentante quest’ultimo è comunque tenuto a presentare l’autocertificazione di sussistenza dei requisiti entro il prossimo 30 giugno pena la decadenza dal beneficio.
Sulla base delle segnalazioni ricevute, l’agenzia delle Entrate pubblicherà poi entro il 25 maggio tutti gli elenchi aggiornati degli aventi diritto, distinti per tipologia (enti del volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, enti della ricerca scientifica e dell’università, enti della ricerca sanitaria).

Per chi ha mancato la scadenza dell’8 maggio per l’iscrizione negli elenchi dei possibili destinatari del contributo del cinque per mille c’è sempre la possibilità di usufruire della remissione in bonis, effettuando l’adempimento omesso (cioè inviando la richiesta di iscrizione on line secondo l’apposita procedura) entro il prossimo 2 ottobre 2017 (termine prorogato rispetto alla scadenza originaria, che è sabato 30 settembre) e versando la sanzione di 250 euro con il modello F24.

Al di fuori dei casi sopra prospettati, di errori facilmente rilevabili e oggetto di correzione da parte dell’agenzia delle Entrate oppure di tardività negli adempimenti sanabili con la remissione in bonis non resta che la strada giudiziaria per appianare le contestazioni in merito all’esclusione dagli elenchi. A questo riguardo si fa presente che la materia è attualmente oggetto di attenzione da parte della Cassazione. Si segnala infatti un’ordinanza interlocutoria della sezione civile, depositata in cancelleria lo scorso 21 aprile, che, in mancanza di una pronuncia a sezioni unite della Suprema corte, ha rimesso la causa al primo presidente ai sensi dell’articolo 374 del Codice di procedura civile. Si attende quindi presto anche una pronuncia della Cassazione in relazione alla questione di giurisdizione involgente l’esatta interpretazione degli articoli 2 e 19 del Dlgs 546/1992, alla luce della sentenza 202/2007 della Corte costituzionale secondo cui il beneficio del 5 per mille non ha natura fiscale «non essendo tali quote qualificabili come entrate tributarie».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©