Controlli e liti

Confisca per equivalente per i reati di contrabbando

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto correttivo del Dlgs 75/2020. Specificate le condizioni che configurano il tentativo di commettere reati tributari

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Più chiara la nozione di frode Iva transnazionale che fa scattare la punibilità per alcuni reati tributari anche solo a livello di tentativo e la responsabilità amministrativa dell’ente. Estesa la confisca per equivalente anche ai reati di contrabbando. Sono alcune delle principali novità contenute decreto correttivo del Dlgs 75/2020, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri.

Il Dlgs 75/2020 di attuazione alla direttiva 2017/1371, aveva agito su due versanti:

1. l’introduzione e l’ampliamento di fattispecie di reato volte a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione,

2. l’estensione dell’area della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati tributari che possano arrecare grave pregiudizio agli interessi finanziari dell’Ue.

Sono state di conseguenza introdotte due anni fa modifiche al Codice penale, ai delitti di contrabbando e di frode in agricoltura – innalzando le sanzioni penali per alcune fattispecie ritenute di particolare gravità – ai reati tributari (Dlgs 74/2000) e alla responsabilità degli enti derivante da reato ex Dlgs 231/2001.

Con il nuovo intervento vengono apportate modifiche e integrazioni al Dlgs 75/2020.

Il tentativo nei reati tributari

La riforma del regime penale tributario del 2000 (Dlgs 74/2000) aveva escluso il tentativo nei reati dichiarativi onde evitare la perseguibilità di condotte prodromiche all’evasione che, in sé, non cagionavano alcun effettivo danno all’erario (non essendo ancora stata presentata la dichiarazione delle imposte sui redditi o dell’Iva). Successivamente il Dlgs 75/2020 ha introdotto il tentativo per i reati dichiarativi a condizione che:

il fatto non integrasse l’emissione di fatture false;

gli atti diretti a commettere i delitti dichiarativi fossero compiuti anche nel territorio di altro Stato membro Ue, al fine di evadere l’Iva per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Ora il decreto correttivo modifica, specificando più compiutamente, le condizioni per la configurazione del tentativo. In particolare:

la condotta deve essere finalizzata all’evasione Iva nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro Ue, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro;

per i soli reati di dichiarazioni fraudolenta (con false fatture ovvero con altri artifici), il tentativo è, invece, escluso ove sia possibile configurare un concorso con il delitto di emissione di false fatture.

Responsabilità società

Il Dlgs 75/2020 ha esteso la responsabilità degli enti (Dlgs 231/2001) anche per i reati di infedele e omessa dichiarazione Iva e indebita compensazione se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’Iva per un importo complessivo non inferiore a 10milioni di euro

Ora il correttivo chiarisce che, fermo restando il fine di evasione Iva per importi pari o superiore ai 10 milioni, gli illeciti, commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, devono essere connessi al territorio di almeno un altro Stato membro Ue.

Questa modifica comporta un adeguamento dei modelli organizzativi adottati da enti e società

Confisca e contrabbando

Nei casi di contrabbando viene prevista la confisca (e quindi il preventivo sequestro) di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, quando non sia possibile procedere all’apprensione delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto o il profitto.

Estensione abuso di ufficio

Il Dlgs 75/2020 ha esteso i reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione anche a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio nell’ambito delle istituzioni europee o in Stati non appartenenti alla Ue (membri Corti internazionali, organi Comunità europee, assemblee parlamentari internazionali, organizzazioni internazionali eccetera) se il fatto offende gli interessi finanziari Ue. Ciò al fine di rafforzare la tutela anche quando il soggetto attivo fosse estraneo ad uno Stato membro. Il correttivo include ora tra gli illeciti anche l’abuso di ufficio in precedenza non previsto.

Fondi europei agricoltura

Viene introdotta la confisca allargata e per equivalente alle ipotesi di indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni, a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, per le quali vi sia stata condanna o patteggiamento.

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