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Forfettari, ai canoni per l’affitto d’azienda non si applica la sostitutiva

L’imposta sostitutiva è applicabile a cessione di beni o prestazione di servizi legati all’attività d’impresa e ai compensi derivanti dall’esercizio della professione

Stefano Mazzocchi

La domanda

Un soggetto in regime forfettario può affittare un ramo d’azienda? In caso positivo, i canoni che incassa saranno assoggettati a imposta sostitutiva calcolata sulla base imponibile determinata applicando il coefficiente di redditività specifico dell’attività oggetto del contratto di affitto?
A. F. - Sassari

Stando a un’interpretazione aderente al dettato normativo (articolo 1, comma 57, della legge 190/2014), si ritiene che il contratto di affitto di ramo d’azienda non costituisca causa ostativa all’applicazione del regime forfettario. Nella determinazione del reddito nel regime forfettario, al fine di applicare l’imposta sostitutiva si considerano nel totale dei componenti positivi:

• i ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 85 del Tuir (cessione di beni e prestazione di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa);

• i compensi in denaro o natura derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Per quanto concerne l’applicazione dell’imposta sostitutiva ai canoni di locazione, occorre richiamare l’articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir, ai sensi del quale i redditi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende, nonché l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa. Pertanto i canoni per l’affitto di ramo d’azienda non rientrano nel calcolo dell’imposta sostitutiva.

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