Imposte

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Volontariato, esenzione Ires per i redditi degli immobili destinati ad attività non commerciali

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di Filippo Dami e Gabriele Sepio

Nella riforma del terzo settore le organizzazioni di volontariato (Odv) sono destinatarie di una disciplina di particolare favore, in ragione dello specifico valore sociale della loro azione, connotata da un assetto organizzativo fondato sull’apporto di chi presta spontaneamente la propria opera per fini di rilevante interesse generale.

Vi è prima di tutto la conferma di un’attenuata imposizione che già caratterizzava il sistema previgente (legge 266/1991) e che lega la non commercialità delle attività svolte all’assenza di impiego di mezzi organizzati professionalmente. Questo requisito si rintraccia per definizione nell’attività di vendita diretta da parte della Odv di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito o prodotti da assistiti o volontari. Stesso trattamento per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni a carattere occasionale.

Viene ampliato il perimetro delle fattispecie non tassabili con l’esenzione dall’Ires dei redditi relativi agli immobili che le stesse Odv destinano in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali. Stando al tenore della norma l’agevolazione potrebbe interessare sia i redditi fondiari che eventuali plusvalenze prodotte a seguito della alienazione del bene.

Per le organizzazioni di volontariato inoltre si apre la possibilità di optare per due diversi regimi forfetari di cui uno generale previsto per tutti gli enti del terzo settore non commerciali (articolo 80) e un altro dedicato alla (limitata) tassazione dei proventi commerciali conseguiti da Odv e associazioni di promozione sociale (articolo 86). In particolare quest’ultimo ricalca quello già utilmente sperimentato dal nostro ordinamento per professionisti e giovani imprenditori, e si applica se, nel periodo di imposta precedente, i ricavi non superano 130mila euro. L’imponibile in tal caso potrà essere quantificato applicando ai ricavi conseguiti un coefficiente di redditività pari all’1 per cento. L’ente perde, inoltre, la qualifica di soggetto passivo Iva e l’imposta versata sugli acquisti diviene un costo deducibile. Anche sul piano degli adempimenti il regime forfetario in esame prevede una forte semplificazione richiedendo il solo obbligo di conservare la documentazione ma senza che a questo corrispondano attività di istituzione di registri e di “contabilizzazione” delle operazioni. Inoltre le Odv che aderiscono a tale regime non saranno neppure considerate sostituti e sostituiti d’imposta.

Da ultimo il legislatore ha previsto un particolare favor per chi apporta risorse private a sostegno dei fabbisogni delle Odv. L’articolo 83, infatti, incrementa al 35 % (rispetto alla, pur già elevata, misura del 30 % prevista per gli altri enti del terzo settore) la deduzione riconosciuta ai contribuenti per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle stesse Odv.

Dlgs 117/2017 - Codice del terzo settore

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