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Accesso al Runts con informazione antimafia per gli enti di maggiori dimensioni

Decorso il termine annuale di validità scatta l’onere per l’ufficio del Registro unico di richiedere l’aggiornamento della informativa

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Scatta l’obbligo dell’informazione antimafia nell’accesso al Registro unico del terzo settore per gli enti di maggiori dimensioni. Si tratta di un adempimento recato dalla riforma che, nella sostanza, attribuisce all’ufficio del Registro nazionale del Terzo settore (Runts) il compito di acquisire, all’atto di iscrizione, la documentazione antimafia (articolo 48, comma 6 Dlgs 117/2017 o Cts). Un’informazione, quest’ultima, di natura cautelare che risponde all’esigenza di scongiurare la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte dell’ente (articolo 84, comma 2, del Dlgs 159/2011).

I limiti dimensionali

Attenzione, tuttavia, perché non si tratta di un obbligo generale: non interessa cioè tutti coloro che, a decorrere dallo scorso novembre, si stanno iscrivendo nel Runts. Piuttosto, riguarda soltanto quelle realtà che superano i requisiti, al ricorrere dei quali è obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti (articolo 31, comma 1, Cts). In particolare, gli enti del Terzo settore (Ets) che nei due anni precedenti abbiano superato due dei seguenti limiti:

• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;

• ricavi 2.200.000 euro;

• dipendenti occupati in media: 12 unità.

La verifica

A livello operativo, l’onere della verifica grava in capo alla pubblica amministrazione che instaura rapporti con gli enti e, in questo caso, sull’ufficio del Runts territorialmente competente a gestire la pratica di iscrizione dell’Ets. Vale a dire quello nella cui regione o provincia autonoma ha la sede legale l’Ets, eccezion fatta per le reti associative, per le quali l’ufficio competente è sempre quello statale presso il ministero del lavoro (articolo 5 del Dm 106/2020). L’informazione antimafia relativa all’Ets viene acquisita tramite la consultazione della banca dati nazionale, tranne nei casi di urgenza o ove emergano cause di decadenza, sospensione o divieto rendendosi così necessario formulare specifica richiesta al prefetto. Restano tuttavia alcuni nodi da sciogliere nel coordinamento tra le norme del Terzo settore e la disciplina recata nel Codice antimafia. Stando alle previsioni Cts, l’obbligo di acquisizione dell’informazione antimafia scatterebbe all’atto di registrazione degli enti nel Runts.

La validità temporale

L’informazione in questione ha tuttavia una validità temporale circoscritta a 12 mesi, decorrenti dalla data di acquisizione della relativa documentazione (articolo 82, comma 2 Dlgs 159/2011). Con la conseguenza che, decorso il termine annuale, scatterebbe l’onere per l’ufficio del Runts di richiedere l’aggiornamento della informativa.

La forma giuridica

Altro aspetto da valutare riguarda poi l’ambito soggettivo. Quanto introdotto dal Codice del Terzo settore interesserebbe tutti gli Ets, a prescindere dalla forma giuridica adottata sempreché integrino i requisiti dimensionali all’articolo 31, comma 1, del Cts.

Diversa, invece, l’impostazione del decreto 159/2011 che, tra i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, include, a rigore, solo gli enti costituiti in forma associativa o societaria. Un difetto di coordinamento che dovrà essere colmato dal legislatore, al fine di chiarire nei confronti di quali soggetti è indirizzato il controllo nel caso di enti costituiti, ad esempio, come fondazioni.