Imposte

Fondi alle reti associative, il ministero apre agli enti iscritti nei vecchi registri

Secondo le Faq del 4 ottobre del ministero del Lavoro, i soggetti privi del requisito formale della veste di rete devono tuttavia rispettare i requisiti dimensionali minimi

Terzo settore: più ampio l’accesso per le reti ai 20 milioni di euro stanziati dal ministero del Lavoro. Con le Faq pubblicate lo scorso 4 ottobre, arrivano i primi chiarimenti sui requisiti soggettivi per l’accesso, entro il 20 ottobre prossimo, al finanziamento per il sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza nazionale (di cui all’Avviso 3/2022).

Beneficiari sono, per la prima volta, le reti associative. Vale a dire quegli enti che associano almeno 100 enti del Terzo settore (Ets) o 20 fondazioni del Terzo settore. Una novità, questa, che deve tuttavia coordinarsi con il recente avvio del Registro unico del Terzo settore (Runts) e la circostanza che la sezione reti è ancora in fase di popolamento. Ed è proprio sul punto che arriva la risposta “a maglie larghe” pubblicata nelle Faq. A dire del ministero, nel novero rientrano anche gli enti che, seppure non dotati della veste di rete, risultino iscritti nel previgente registro delle associazioni di promozione sociale (Aps)/ registri regionali delle organizzazioni di volontariato (Odv). Attenzione tuttavia perché, in questo caso, è necessario che ricorrano i requisiti dimensionali dei 100 Ets/20 fondazioni aderenti entro il 20 ottobre prossimo (termine di presentazione delle domande).

Si tratta di un’interpretazione che risulta in linea con quanto già disciplinato nell’Avviso 3/2022. Accanto agli enti che abbiano già perfezionato l’iscrizione nella sezione dedicata alle reti del Runts, il ministero aveva infatti già ammesso nel novero altre tipologie di enti. Più in particolare, gli enti che risultano nell’elenco pubblicato lo scorso gennaio dal ministero del Lavoro e che, in via transitoria, possono qualificarsi come rete associativa del Terzo settore. Rientrano tra i beneficiari poi anche le reti presenti nel Consiglio nazionale del Terzo settore per il triennio 2021-2024.

Anche in quest’ultima ipotesi, come per le Odv/Aps nazionali, l’accesso al contributo è ammesso solo al ricorrere dei requisiti dimensionali sopra citati di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo settore che costituisce dunque condizione di ammissibilità della domanda. In quest’ipotesi, per dimostrare la sussistenza del requisito dimensionale, occorrerà dunque allegare, in sede di presentazione della richiesta di accesso al contributo, l’elenco degli enti aderenti e l’indicazione del registro in cui sono iscritti.

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