Controlli e liti

FISCO E SENTENZE/Le massime di merito: Tari, redditometro, plusvalenze

di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Nelle massime di merito di questa settimana si parla di giusta applicazione del coefficiente per il calcolo della Tari, di redditometro, di responsabilità solidale tra professionista e sostituto, della necessità del contraddittorio preventicvo anche in casi particolari, di esenzione Tari e della plusvalenza da dimostrare in caso di cessione del terreno.


Il contributo di escavazione è deducibile una volta che è stato quantificato

ll contributo di escavazione dovuto dal contribuente esercente attività di estrazione di materiale (ghiaia, sabbia, etc..) è deducibile nell’anno in cui l’ente locale lo ha quantificato anche se riguarda materiale estratto precedentemente perché la deducibilità è subordinata all’applicazione dei principi della certezza e della precisione. Essi non possono desumersi dall’obbligatoria comunicazione unilaterale effettuata dall’imprenditore per l’anno di estrazione del materiale (2008) entro il quindici gennaio dell’anno successivo (15 gennaio 2009), ma soltanto dalla quantificazione del contributo di escavazione ad opera dell’ente locale. Pertanto il costo per l’estrazione del materiale effettuato in un determinato anno d’imposta (2008), ma la cui quantificazione monetaria è avvenuta da parte dell’ente locale (5 ottobre 2009) tardivamente rispetto al termine ordinario per il pagamento delle imposte da Unico (30 giugno 2009), legittima la deduzione dello stesso nella forma della sopravvenienza passiva ordinaria nell’anno ancora successivo (2010).

Ctp Treviso, sentenza 218/3/2017


Tari, per le camere d’albergo il coefficiente è quello minimo

Il contribuente nell’impugnazione dell’atto derivato (avviso di pagamento) può chiedere la disapplicazione (”annullamento incidentale”) dell’atto presupposto (delibera comunale istitutiva della Tari) se la stessa contiene i tipici vizi degli atti amministrativi generali, quali contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, omessa motivazione, etc.. Tale è quella che statuisce che l’albergo debba pagare il tributo alla stessa stregua delle altre “utenze non domestiche”, applicando all’area da assoggettare a tassazione il coefficiente “medio” deliberato, senza tener conto che la maggiore superficie dell’immobile è composta da camere i cui utenti hanno un’attitudine “minima” a produrre rifiuti anziché “media”. Pertanto va ricalcolata la Tari prendendo a riferimento il coefficiente più basso perché la ratio del tributo è la correlazione tra costo e servizio reso, che viene usufruito dall’albergo in misura ridotta.

Ctp Pisa, sentenza 254/3/2017


Extra redditometro le rate del mutuo per finanziare la ditta individuale

Le rate di restituzione del finanziamento ottenuto tramite mutuo chirografario non costituiscono indice di capacità contributiva rilevante ai fini della determinazione sintetica del redditometro se lo stesso è stato effettuato per finanziare l’impresa esercitata nella forma di ditta individuale e vanno quindi rifatti i conteggi per la determinazione del reddito sintetico. Pertanto va annullato l’avviso se manca la condizione richiesta dal redditometro cioè lo scostamento del20% tra reddito accertato e reddito dichiarato (il nuovo reddito accertato di 31mila euro non superava del venti per cento il reddito dichiarato di 26mila).

Ctp Catania, sentenza 4409/5/2017


La responsabilità solidale tra professionista e sostituto può venir meno

Il professionista non risponde in solido per l’omesso versamento del sostituto se percepisce il compenso al netto della ritenuta d’acconto operata dal sostituto d’imposta. Intanto la norma prevede che il sostituto versi le ritenute trattenute ed il sostituito si porti in detrazione le ritenute subite e certificate dal sostituto. Poi il sostituito risponde in solido delle omissioni solamente se il sostituto eroga il compenso più elevato perché al “lordo” cioè senza trattenere ritenuta alcuna. Quindi il sostituito si troverebbe nella condizione di percepire reddito al netto delle ritenute subite che andrebbe a pagare una seconda volta.

Ctp Sondrio, sentenza 58/2/2017


Contraddittorio preventivo anche per le prove raccolte presso terzi

Le prove raccolte presso terzi devono essere preventivamente esaminate con il contribuente interessato prima di notificargli l’accertamento. Questo perché l’ufficio deve consentire a quest’ultimo di esaminare le prove raccolte anche tramite invito/questionario, nella fase pre-accertativa, di modo che questa possa “dire la sua” e, quindi, dimostrare la legittimità delle operazioni commerciali intraprese con il soggetti verificato.

Ctp Lecce, sentenza 1541-5-2017


Senza specifiche censure l’appello è inammissibile

La sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso introduttivo («erroneità della cubatura indicata nel preliminare rispetto a quella reale indicata nel contratto definitivo») non può essere censurata genericamente bensì specificatamente («non emergono gli errori di cubatura evidenziati dai primi giudici»), altrimenti si assiste al passaggio in giudicato della sentenza e la conseguente inammissibilità del ricorso in appello.
Ctr Lazio, sentenza 1942/10/2017


Il Seminario diocesano è esente dalla Tarsu in quanto istituto di culto

Il Seminario diocesano fa parte della costituzione gerarchica della Chiesa Cattolica Latina ed è un istituto di culto perché il suo fine religioso è quello di preparare i futuri chierici. Pertanto non paga la Tarsu sui propri locali se il Regolamento Comunale ha espressamente previsto l’esenzione anche per gli istituti di culto.

Ctr Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, sentenza 781/7/2017


L’Agenzia deve dimostrare la plusvalenza del terreno edificabile ceduto

La maggior plusvalenza derivante dal maggior incasso a seguito della cessione di un terreno edificabile va sempre dimostrata dall’amministrazione. In primo luogo, essa non può limitarsi a richiamare il valore accertato ai fini dell’imposta di registro poiché diversi sono i presupposti delle due imposte. La prima è infatti data dalla differenza tra il corrispettivo incassato e costo sostenuto per il suo acquisto, mentre la seconda è rappresentata dal valore di mercato. In secondo luogo, non basta la sola valutazione estimativa dell’Ufficio Tecnico senza che sia corroborata da presunzioni gravi precise e concordanti (ad esempio, l’eccessiva discrasia tra prezzo dichiarato nell’atto e valore di mercato dell’immobile). Tale valutazione estimativa va poi prodotta dall’Amministrazione, la quale non può limitarsi a controbattere la perizia dettagliata allegata dal contribuente e che avvalora il corrispettivo del terreno indicato nell’atto notarile.

Ctr Lombardia, sentenza 1799/21/2017

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