Imposte

Partecipazioni, non è abusivo il conferimento con utili esenti

Secondo la risposta a interpello 215/2022 è necessario che il beneficiario debba gestire attivamente le quote ricevute da persone fisiche

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di Alessandro Germani

Non è abusivo il conferimento di partecipazioni di una persona fisica tale per cui la conferitaria, purché gestisca attivamente le partecipazioni, incassi dividendi esenti dall’operativa. In questo senso si esprime la risposta a interpello 215/2022 delle Entrate.

Il capitale di Delta spa è detenuto da due soci al 10% ognuno, dalla società stessa con azioni proprie al 10%, dall’istante al 70 per cento. In un’ottica di ulteriore sviluppo e riorganizzazione l’istante ha costituito una srl unipersonale, che vorrebbe finanziare con i dividendi dell’operativa Delta. Ciò secondo due possibili modalità:

• conferendo le azioni di Delta in Alfa srl unipersonale;

• costituendo Beta srl unipersonale e conferendo alla medesima le partecipazioni detenute in Delta e in Alfa.

In ambedue i casi la conferitaria (Alfa nel primo, Beta nel secondo) avrebbero il controllo di Delta ex articolo 2359 del Codice civile. Nel primo caso quindi i dividendi di Delta affluirebbero in Alfa finanziandone l’attività. Nel secondo caso, invece, Beta sarebbe una holding industriale ex articolo 162-bis del Tuir e i dividendi di Alfa comunque andrebbero a finanziare la consorella, mediante debito o equity apportati dalla holding quale comune controllante.

Quindi da un lato vi sarebbe l’applicazione del regime del realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, del Tuir, per cui il conferimento non genera imposizione sul conferente. Dall’altro poi la distribuzione dei dividendi endosocietari genererebbe un’imposizione limitata al solo 5%, rispetto a quelli incassati dal socio persona fisica tassati invece al 26 per cento. Per questi motivi, l’istante vuole sapere se l’operazione può essere considerata abusiva ex articolo 10-bis della legge 212/2000.

L’Agenzia conferma che le due ipotesi non costituiscono fattispecie abusiva. Infatti il regime del realizzo controllato stabilito dall’articolo 177, comma 2, del Tuir, come chiarito dal principio di diritto 10/2020 costituisce una deroga al valore normale ed una modalità di determinazione del reddito del conferente con natura agevolativa, motivo per cui il risparmio di imposta che ne deriva non si può considerare indebito.

Per le Entrate ambedue le modalità presuppongono una gestione attiva da parte della conferitaria delle risorse che provengono dalla distribuzione dei dividendi. Laddove invece non vi fosse un esercizio imprenditoriale e uno sfruttamento economicamente vantaggioso delle risorse allora si potrebbe individuare una fattispecie abusiva.

Infatti una gestione meramente passiva degli asset patrimoniali testimonierebbe che l’operazione è stata fatta ai soli fini fiscali e come tale censurabile. Ciò in quanto le società sarebbero dei meri contenitori, finalizzati al solo godimento dei beni, messi in piedi ai fini di aggirare la disposizione dell’articolo 27, comma 1, del Dpr 600/73 che prevede la tassazione al 26% dei dividendi sulla persona fisica.

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