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Bonus mobilità al rush finale, sconti anche per il car sharing

di Pierpaolo Ceroli e Paola Bonsignore

  • Quando Dal 13 aprile al 13 maggio 2022

  • Cosa scade Accesso al credito d'imposta per sistemi e servizi di mobilità elettrica

  • Per chi Persone fisiche che tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2020 hanno rottamato e acquistato mezzi green

  • Come adempiere Domanda telematica nell’area riservata del sito delle Entrate

1In sintesi

Non solo bici e monopattini, nel bonus mobilità green 2022, anche abbonamenti al trasporto pubblico e car sharing.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 21 settembre 2021, in attuazione dell’articolo 44, comma 1 septies, Dl 34/2020, ha disciplinato le modalità per l’accesso al credito d’imposta riconosciuto per l’ acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, demandando alla pubblicazione di un provvedimento il compito di definire i modelli ed i termini per la presentazione delle domande di accesso al credito.

Con il provvedimento direttoriale del 28 gennaio scorso, l’agenzia delle Entrate ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell’istanza, che deve esse inviata telematicamente entro venerdì 13 maggio 2022.

2L’ambito applicativo

L’articolo 2 del Dm citato prevede che il credito d’imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile spetta alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020:
consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di Co2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’articolo 1 della legge 145/2018;
acquistano monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Lo sconto fiscale, fiscale, dunque interessa anche quegli utenti che fruiscano dei servizi di car sharing.

3La misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile è riconosciuto nella misura massima di 750 euro (entro il limite complessivo di spesa erariale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020) ed è utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020.

4Il riconoscimento del credito

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le persone fisiche devono inoltrare, in via telematica, nel periodo compreso tra il 13 aprile 2022 ed il 13 maggio 2022 (termine previsto con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2022), un’apposita istanza all’agenzia delle Entrate.

Modello per il credito d’imposta, istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche sono allegati al provvedimento dello scorso gennaio citato.

Nello specifico, il contribuente dovrà inoltrare l’“istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibile” esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998, mediante:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate;
b) i canali telematici dell’agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

Nella istanza i soggetti richiedenti indicano l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

L’Ufficio, ricevuta l’istanza, entro 5 giorni, rilascerà al contribuente una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate.

In caso di errore, il contribuente, entro il termine di scadenza potrà inoltrare un’altra istanza che sostituirà quella precedentemente inviata; oppure, sempre entro detto termine (13 maggio 2022) il contribuente potrà comunicare la rinuncia al credito.

L’Ufficio, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili determina la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.

Tale percentuale è comunicata con provvedimento del direttore delle Entrate da emanarsi entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, quindi entro il 23 maggio 2022.

Il credito d’imposta in commento non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

5La fruizione del credito

Come anticipato il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022.

Nello specifico, il beneficiario indicherà nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021, o per il periodo d’imposta 2022, l’importo del credito d’imposta spettante, determinato applicando alle spese agevolabili la percentuale comunicata dall’Amministrazione finanziaria entro il 23 maggio 2022.

Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.

6I controlli dell’Agenzia

L’agenzia delle Entrate, qualora accerti che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, legge 311/2004, e successive modifiche.

Nello specifico l’Amministrazione per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione (ex articolo 17 Dlgs 241/1997), nonché delle relative sanzioni e interessi può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente.

Il contribuente per il pagamento di tali importi non potrà avvalersi della compensazione.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva

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