Imposte

La mini Ires non premia gli investimenti in immobili e veicoli in uso promiscuo ai dipendenti

di Alessandro Saini

Ires ridotta di nove punti percentuali rispetto all’aliquota del 24% per la parte del reddito dichiarato dalle società ed enti (articolo 73 del Tuir) che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti. Un’analoga riduzione è prevista ai fini Irpef per imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice. È quanto stabilisce la legge di Bilancio 2019 ( legge 145/2018, articolo 1, commi da 28 a 34 ).

L’agevolazione prende il posto dell’Ace - abrogata dalla stessa legge di Bilancio - e del superammortamento ma presenta notevoli complessità che potrebbero ridurne l’appeal. Più in dettaglio, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, è prevista l’applicazione di una aliquota Ires agevolata del 15% per la parte del reddito complessivo netto corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili.

L’importo agevolabile è tuttavia limitato all’importo corrispondente alla somma:
•degli investimenti in beni strumentali materiali nuovi all’articolo 102 del Tuir;
•e del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, con un meccanismo di carry forward in caso di incapienza del reddito complessivo netto ovvero di eccedenza degli utili accantonati a riserva rispetto alla somma di nuovi investimenti e costo del personale (o viceversa).

Riducono l’ammontare agevolabile le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Pare pertanto che qualsiasi distribuzione di riserve riduca l’importo agevolabile, a prescindere dalla loro natura (di utili o di capitale). Differentemente dall’Ace, non sono invece agevolabili i conferimenti in denaro.

Lo sconto d’imposta sui nuovi assunti
Con riferimento al costo del personale dipendente - nonostante non sia indicato espressamente, si dovrebbe trattare del solo personale neo-assunto - è previsto che rilevi in ciascun periodo d’imposta a condizione che il personale sia destinato, per la maggior parte del periodo di imposta, a strutture produttive situate nel territorio dello Stato e che si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti, rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018 (occorre tuttavia tener conto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate in base all’articolo 2359 del Codice civile), nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci all’articolo 2425, comma 1, lettera b), numeri 9 e 14, del Codice civile, rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Gli investimenti agevolabili
Particolari complessità riguardano gli investimenti agevolabili. Per tali si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali acquisiti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono tuttavia esclusi gli investimenti in immobili e veicoli in uso promiscuo ai dipendenti (ex articolo 164, comma 1, lettera b-bis, del Tuir). Con riferimento all’ammontare degli investimenti rilevanti per ciascun periodo d’imposta, è previsto che sia determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali nuovi, deducibili a norma dell’articolo 102 del Tuir.

Gli ammortamenti dovrebbero quindi risultare rilevanti a partire dall’esercizio di entrata in funzione dei beni, sulla base dei coefficienti ministeriali. È da verificare se sia applicabile il limite dell’80% relativo alla telefonia. Non sembrano invece applicabili i limiti previsti dall’articolo 164 del Tuir per le autovetture aziendali. La disposizione prevede tuttavia che l’ammontare degli investimenti agevolabile, come sopra determinato (i.e. ammortamenti deducibili), sia sottoposto a un ulteriore limite, rappresentato dall’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali (ad eccezione degli immobili e dei veicoli ad uso promiscuo), assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali (sempre ad eccezione dei beni indicati), assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Il costo complessivo
È dubbia la definizione di «costo complessivo fiscalmente riconosciuto». Secondo l’articolo 110 del Tuir, infatti, il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento dedotte, mentre la disposizione sembra richiedere il confronto tra il netto contabile di tutti i beni strumentali materiali al 31 dicembre di ciascun esercizio (ad eccezione di immobili e veicoli in uso promiscuo), al lordo delle sole «quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio» e il netto contabile di tutti i beni strumentali materiali al 31 dicembre 2018 (sempre ad eccezione dei beni indicati). Si evidenzia, tuttavia, che se questa fosse l’interpretazione corretta, per poter beneficiare dell’agevolazione, i nuovi investimenti dovrebbero essere di importo tale da compensare gli ammortamenti operati nei vari esercizi relativamente ai cespiti esistenti al 31 dicembre 2018 e ciò potrebbe risultare penalizzante. Si attendono, quindi, chiarimenti a riguardo da parte dell’agenzia delle Entrate.

Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019)

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