Agriturismi, lavoratori con qualifica «agricola» anche per il rapporto con l’attività principale
Modifica nel decretonSostegni-bis ma per poter considerare l’attività agrituristica come connessa deve risultare secondaria rispetto alla attività agricola principale
Gli addetti all’attività agrituristica sono considerati lavoratori agricoli ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica. È questa una delle novità introdotte dal decreto Sostegni-bis. Con lo scopo di sostenere l’incremento occupazionale, infatti, i commi da 10 a 12 dell’articolo 68 del Dl 73/2021 hanno introdotto alcune modifiche alla disciplina delle attività agrituristiche.
Il primo cambiamento apportato riguarda la natura dei lavoratori occupati nel settore agrituristico. L’articolo 2 della legge 96/2006 già prevedeva che gli occupati nella attività agrituristica, rappresentati dall’imprenditore agricolo, dai suoi familiari e dai dipendenti, fossero considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Ora il comma 10 dell’articolo 68 amplia la portata dell’articolo 2 e dispone che tali lavoratori debbano essere considerati agricoli anche ai fini della verifica del rapporto di connessione tra l’attività agricola principale e l’attività agricola connessa di agriturismo. L’unico vincolo che il comma 10 non supera è quello dettato dall’articolo 2135 del Codice civile e pertanto al fine di poter considerare l’attività agrituristica come connessa deve risultare secondaria rispetto alla attività agricola principale, che deve risultare prevalente.
L’articolo 2135 del Codice civile, infatti, definisce attività agricole primarie la coltivazione, l’allevamento e la selvicoltura, mentre sono attività connesse quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione relative a prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.
Quindi, pur non dovendo verificare che gli addetti all’attività agricola siano prevalenti rispetto a quelli dell’agriturismo, permane la necessità che l’attività agricola sia prevalente rispetto a quella agrituristica.
Il comma 11 si muove nella stessa direzione e modifica l’articolo 4 della legge 96/2006 relativo ai requisiti che le Regioni devono verificare per poter qualificare l’attività agrituristica come connessa. In particolare, viene abrogata la parte relativa alla verifica del tempo di lavoro necessario all’esercizio delle attività agrituristiche. Di conseguenza, i requisiti che le singole leggi regionali dovranno prevedere per qualificare le attività di agriturismo come connesse non dovranno basarsi sulla forza lavoro ma su altri requisiti.
Il comma 12, da ultimo, reca la copertura finanziaria per l’attuazione delle nuove disposizioni.