Adempimenti

Crediti Iva, per il modello TR del secondo trimestre c’è tempo fino al 22 agosto

La richiesta del credito può essere effettuata soltanto se l’importo è superiore a 2.582,28 euro

di Federico Gavioli

Entro il 22 agosto, tenendo conto che la scadenza originaria del 31 luglio cadeva di festivo e che dal 1° agosto è subentrato il periodo di sospensione feriale, i contribuenti Iva che ne hanno i requisiti devono presentare la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva, relativo al secondo trimestre 2022.

Sono interessati all’adempimento i contribuenti che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva maturato nel trimestre precedente. La richiesta a rimborso può essere effettuata solamente se l’importo è superiore a 2.582,28 euro. Per legittimare la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione occorre, inoltre, verificare la sussistenza di almeno uno dei seguenti presupposti:

• aliquota media (articolo 30, comma 3, lettera a, del Dpr 633/1972);

• operazioni non imponibili (articolo 30, comma 3, lettera b, del Dpr 633/1972);

• acquisto di beni ammortizzabili (articolo 30, comma 3, lettera c, del Dpr 633/1972);

• operazioni non soggette (articolo 30, comma 3, lettera d, del Dpr 633/1972);

• soggetti non residenti (articolo 30, comma 3, lettera e, del Dpr 633/1972).

La modalità di erogazione

Il modello Iva TR, aggiornato dall’agenzia delle Entrate il 10 giugno 2022, deve essere presentato entro il prossimo 22 agosto esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi l’articolo 38-bis del Dpr 633 del 1972 prevede:

• l’innalzamento a 30mila euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;

• la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30mila euro senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali.

Inoltre l’articolo 38-bis del Dpr 633/1972 prevede l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30mila euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:

a) da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start up innovative (articolo 25 del Dl 179/2012);

b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

1. al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150mila euro;

2. al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150mila euro ma non superano 1,5 milioni di euro;

3. all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150mila euro se gli importi dichiarati superano 1,5 milioni di euro;

c) da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

L’utilizzo in compensazione

Nell’ipotesi in cui, in alternativa alla richiesta di rimborso, il contribuente interessato chieda l’utilizzo in compensazione anche con altri tributi , contributi e premi , del credito Iva infrannuale, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, tale l’utilizzo è consentito solo dopo la presentazione del modello Iva TR. Il superamento, inoltre, del limite di 5mila euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i crediti in questione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5mila euro annui (elevato a 50mila euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito.

I codici tributo da utilizzare sul modello F24 sono:

•«6036» credito Iva maturato nel primo trimestre;

•«6037» credito Iva maturato nel secondo trimestre

•«6038» credito Iva maturato nel terzo trimestre.

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