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Whistleblowing e Terzo settore, entro il 20 giugno domanda per l’elenco Anac

Le imprese sociali, ad eccezione delle coop sociali, sono escluse dalla possibilità di accedere all’elenco Anac

Whistleblowing: scade il 20 giugno il termine per la manifestazione d’interesse all’iscrizione nell’elenco dedicato agli enti del Terzo settore (Ets). È quanto comunicato dal presidente Anac, Giuseppe Busia, nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale il 1° giugno.

L’istituzione di tale elenco presso Anac costituisce una delle novità del recente decreto legislativo n. 24/2023 recante la normativa a protezione dei whistleblowers. Vale a dire coloro che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o unionali che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Pubblica Amministrazione o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La nuova normativa entrerà in vigore il 15 luglio prossimo allo scopo di recepire in Italia la direttiva Ue 2019/1937 sul whistleblowing. Tra le novità, come già anticipato (si veda l’articolo «Terzo settore e whistleblowing, nell’elenco Anac gli enti che tutelano i segnalanti»), il legislatore prevede per la prima volta un coinvolgimento del mondo del Terzo settore mediante l’istituzione di un elenco ad hoc degli Ets che forniscono misure di sostegno ai segnalanti.

Requisiti per l’accesso nell’elenco Anac

Possono presentare richiesta d’iscrizione nell’elenco gli enti che hanno già perfezionato l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e siano dotati dunque della qualifica di enti del Terzo settore. Non basta tuttavia la veste di Ets, giacché è richiesto agli enti svolgere le proprie attività istituzionali nei seguenti settori di interesse generale:

• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (articolo 5, comma 1, lettera v, del Dlgs 117/2017);

• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale (articolo 5, comma 1, lettera w, del Dlgs 117/2017).

Come si evince dall’avviso diramato da Anac, a prescindere dallo svolgimento delle proprie attività nei settori d’interesse generale, le imprese sociali – eccetto le coop sociali – sono tuttavia escluse dalla possibilità di accedere all’elenco Anac. Un aspetto, questo, che dovrà essere chiarito posto che tale restrizione soggettiva in punto di accesso sembra tuttavia derivare in via espressa dal decreto 24/2023.

Ai fini dell’accesso nell’elenco, sono inoltre valutati positivamente ulteriori requisiti:

• avere un numero di associati superiore a 12;

• avere una struttura organizzativa interna tale da permettere il supporto e la formazione al whistleblower, inclusi canali di ascolto per i segnalanti o potenziali tali (ad esempio linea telefonica dedicata, casella postale e indirizzo e-mail dedicato, personale disponibile, competente e imparziale, incaricato di fornire supporto al riguardo);

• aver svolto esperienze qualificate – a titolo gratuito- nel settore della prevenzione della corruzione utili ad assicurare assistenza e consulenza ai segnalanti sui diritti dell’interessato, sulla modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni, nonché sulle possibilità di accesso al gratuito patrocinio;

• essere iscritti al Runts da almeno 3 anni.

Seppure non abbia carattere obbligatorio, occorrerà tuttavia chiarire la portata di quest’ultimo requisito considerato che il Runts è operativo solamente da novembre 2021.

Sul punto, potrebbero assumere rilevanza i chiarimenti del ministero del Lavoro, ai sensi del quale il requisito dell’iscrizione al Runts, nelle more dell’istituzione del medesimo registro, si intende soddisfatto da parte degli Ets attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri previsti dalle previgenti normative di settore (nota ministero del Lavoro 2904/2023). In questo senso, il requisito dell’anzianità triennale di iscrizione dovrebbe dunque computarsi cumulando il periodo d’effettiva iscrizione nel Runts con quella d’iscrizione nei previgenti registri di settore delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o Anagrafe Onlus.

Da chiarire, infine, che l’inclusione nell’elenco non deriva da alcuna procedura selettiva, né prevede una graduatoria di merito. Piuttosto, si limita ad individuare in apposito albo gli enti in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 18 del Dlgs 24/2023 e che possono fornire, a titolo gratuito, misure di sostegno in favore dei segnalanti.

Modalità e termini della manifestazione di interesse

A livello operativo, gli Ets interessati all’inserimento nell’elenco avranno tempo fino al 20 giugno prossimo per presentare domanda, redatta secondo la modulistica predisposta da Anac. In caso di presentazione tardiva delle domande, quest’ultime saranno inserite nell’elenco al successivo aggiornamento previsto con cadenza semestrale.

Unitamente all’istanza, spetta agli enti trasmettere anche copia dello Statuto ove dovrà risultare l’indicazione delle attività svolte nei settori di interesse generale di cui alle lettera v) e w) del Codice. Una volta inclusi nell’elenco, spetterà agli enti riportare, con cadenza annuale, l’attività svolta pubblicandone gli esiti nei propri siti istituzionali.