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Sport dilettanti, stop alle agevolazioni se è riconosciuta la commercialità

La sentenza 7292/4/2022 della Cgt Campania: scatta la ripresa a tassazione ordinaria

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Il disconoscimento della veste non commerciale per gli enti dilettantistici determina la perdita delle agevolazioni e la ripresa a tassazione ordinaria. È quanto chiarito dalla sentenza 7292/4/2022, con la quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania è tornata a fare il punto sul tema dei regimi fiscali di vantaggio previsti per associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd/Ssd) e sul rapporto tra fiscalità e inquadramento giuridico degli enti stessi.

La vicenda esaminata

Il caso riguarda, in particolare, quello di un sodalizio per il quale la Corte ha confermato il disconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui l’ente si avvaleva nella sua qualità di ente sportivo dilettantistico.

Sembrerebbe, infatti, parlarsi nel caso di specie di una gestione di tipo imprenditoriale legata non solo alla distribuzione degli utili ma derivante anche da ulteriori violazioni relative all’assenza di scopo di lucro e all’obbligo di tenuta di scritture contabili (articolo 148, comma 8, del Tuir, articolo 4, comma 7, del Dpr 633/1972, articolo 90 della legge 289/2002). Si tratta di violazioni, queste, che come correttamente ha osservato la Corte determinano il venir meno dei regimi fiscali di favore delle Asd/Ssd, quale, ad esempio, quello previsto dalla legge 398/1991, che consente di optare per una determinazione forfetaria ai fini Ires e Iva, nonché dell’esonero dagli adempimenti contabili.

L’accesso alle agevolazioni

Se pure sia condivisibile la ripresa a tassazione ordinaria dei ricavi dichiarati - in conseguenza delle riscontrate violazioni – la sequenza descrittiva su cui la Corte argomenta la propria decisione appare poco lineare e meritevole di alcune considerazioni. Al netto della distribuzione degli utili, va anzitutto precisato che la veste fiscale dell’ente, commerciale o non commerciale, non incide automaticamente sui requisiti di accesso ai regimi fiscali di vantaggio previsti per gli enti sportivi. Prova ne è l’agevolazione prevista dalla 398/1991 che, per effetto di espresso rinvio normativo, trova applicazione anche ai sodalizi costituiti in veste societaria. Ciò nei limiti in cui trattasi di Ssd, costituiti in base alla legge 289/2002 e si qualifichino dunque quali enti che, sebbene per natura siano considerati fiscalmente commerciali, svolgono l’attività nel rispetto del vincolo di assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione di utili. Diverso invece il caso esaminato dalla corte nella sentenza. In quest’ipotesi, la riqualificazione della natura fiscale dell’ente costituisce infatti l’effetto di un’azione principale, derivando infatti dal comportamento concludente dell’ente che, in violazione dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa, determina il venir meno delle agevolazioni previste e, de relato, il disconoscimento della natura fiscale come ente non commerciale.