Fattura elettronica, l’imposta di bollo si adegua alle integrazioni per il reverse charge
Qualora il cessionario/committente trasmetta il documento di integrazione TD16 indicando l’applicazione del bollo, l’imposta sarà addebitata dalle Entrate e il documento sarà incluso nell’elenco A
A fine marzo l’agenzia delle Entrate ha reso disponibile una nuova edizione della propria guida sull’imposta di bollo delle fatture elettroniche. La pubblicazione della nuova edizione della guida si è resa necessaria per tener conto dell’aggiornamento del 29 marzo 2023 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento delle Entrate del 4 febbraio 2021, che stabilisce le regole di funzionamento dell’intero sistema.
Reverse charge interno
In particolare, le specifiche tecniche modificate prevedono che «i documenti elettronici con tag <TipoDocumento> uguale a “TD16” emessi per l’integrazione di una fattura in reverse charge interno e che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (tag <BolloVirtuale> valorizzato con “SI”) sono messi a disposizione nell’elenco A del solo cessionario/committente».
Ciò significa che, qualora il cessionario/committente trasmetta il documento di integrazione TD16 indicando (mediante la compilazione dell’elemento <BolloVirtuale>) che tale integrazione viene fatta mediante l’applicazione del bollo anziché dell’Iva, tale bollo sarà addebitato dall’agenzia delle Entrate al cessionario/committente stesso e il documento sarà incluso tra quelli dell’elenco A (non modificabile).
Questa novità comporterà - nei casi in cui ciò non è già previsto - l’adeguamento dei gestionali realizzati dalle software house associate ad AssoSoftware, al fine di permettere la compilazione (qualora necessario) dell’elemento <BolloVirtuale> all’interno del documento TD16.
Facendo un passo indietro ricordiamo che, in base all’articolo 12-novies del Dl 34/2019, l’agenzia delle Entrate elabora, per ogni trimestre solare, le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di interscambio (Sdi) per determinare se queste sono state correttamente assoggettate all’imposta di bollo e mette a disposizione del contribuente:
• l’elenco A (non modificabile) delle fatture per le quali risulta compilato, dal soggetto che le ha emesse, il tag <BolloVirtuale>;
• l’elenco B (modificabile) delle fatture che, pur non risultando compilato il tag <BolloVirtuale>, includono al loro interno elementi che lasciano desumere che l’imposta potrebbe essere dovuta.
Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, vengono considerate quelle in cui:
• la data di consegna (contenuta nella «ricevuta di consegna») rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre;
• la data di messa a disposizione (contenuta nella «ricevuta di impossibilità di recapito») è precedente alla fine del trimestre.
Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di interscambio (Sdi) il 30 marzo viene considerata tra le fatture relative:
• al primo trimestre, se la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo;
• al secondo trimestre, se la data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile.
Regole specifiche, illustrate nella guida, vengono utilizzate per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
L’agenzia delle Entrate, inoltre, nel precisare che il computo del bollo in un trimestre precedente non configura una violazione, invita tuttavia a conformarsi alle regole sopra indicate, per evitare di dover giustificare la costante squadratura tra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati dall’agenzia delle Entrate.
Il calendario
Confermate tutte le scadenze, che prevedono:
• la messa a disposizione dell’elenco A e B, entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre;
• la data limite delle modifiche all’elenco B fissata l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre (che slitta al 10 settembre per il secondo trimestre);
• la data di scadenza del versamento dell’imposta di bollo, fissata l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Il limite dei versamenti
Novità invece per il limite dei versamenti. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e/o del secondo trimestre non supera 5.000 euro (il precedente limite era di 250 euro) il versamento può essere eseguito nei termini del trimestre successivo.
Ricordiamo, infine, che tra i servizi massivi di trasmissione e scarico file (Smts) che sono stati resi disponibili alle software house associate ad AssoSoftware e accreditate a SdiCoop vi sono anche gli elenchi A e B delle fatture soggette al bollo sulla fattura elettronica.In particolare, in relazione all’elenco B delle fatture soggette al bollo, è possibile operare sia in ricezione che in trasmissione. In pratica, una volta acquisito automaticamente sul proprio gestionale, l’elenco B potrà essere corretto e integrato e infine ritrasmesso all’agenzia delle Entrate con l’esatta indicazione delle fatture soggette o meno a bollo. Le procedure software permettono poi anche di elaborare il modello F24 per effettuare il versamento.