Imposte

Bonifiche, Iva agevolata al 10% per le attività preparatorie

La risposta a interpello 445/2022: sì al prelievo agevolato anche se l’attività è contenuta solo nell’accordo di programma e non nel contratto

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

L’attività prodromica al progetto di bonifica beneficia dell’aliquota Iva agevolata del 10% anche se contenuta solo nell’accordo di programma e non nel contratto.

La risposta a interpello 445/2022 chiarisce il trattamento Iva da applicare ai servizi funzionalmente collegati alla successiva fase di bonifica di un terreno, la quale è soggetta ad aliquota ridotta.

In questo caso, non è in discussione il fatto che le opere, le costruzioni e gli impianti destinati alla bonifica delle aree inquinate rientrino tra le opere di “urbanizzazione secondaria” indicate ai nn. 127-quinquies), 127-sexies) e 127-septies), della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva e, pertanto, beneficiano dell’aliquota Iva ridotta.

Queste opere, infatti, sono da annoverarsi tra le «attrezzature … sanitarie» di cui all’articolo 4 legge 847/1964 a cui le norme Iva fanno rinvio. Al riguardo, infatti, è lo stesso Codice dell’Ambiente a stabilire che «nelle attrezzature sanitarie… rientrano le opere, le costruzioni, gli impianti destinati… alla bonifica di aree inquinate».

Affinché, però, determinati servizi di bonifica possano essere ricondotti nel regime descritto è comunque necessario che trattasi di attività inserite in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla autorità competenti.

Il problema che coinvolge la società istante è dovuto al fatto che la stessa ha presentato un Progetto operativo di bonifica e Piano di rimozione rifiuti, approvato dal Mite, nel quale non sono state descritte determinate attività prodromiche alla fase esecutiva della bonifica quali, ad esempio, servizi integrati di progettazione, esecuzione di indagini integrative, direzione dei lavori etc., di analisi del rischio ovvero di messa in sicurezza dell’area. Tali attività sono comunque elencate nell’Accordo di Programma, adottato con delibera della Regione.

Sul punto, le Entrate richiamano alcuni precedenti:

- la Risoluzione 247/E/2007, nella quale era stato evidenziato che la tipologia di intervento che occorre mettere in atto deve essere fissata in un progetto di bonifica, approvato dalle autorità competenti;

- la Risposta ad interpello 399/2021, la quale aveva riconosciuto l’applicazione dell’aliquota del 10% in quanto gli specifici interventi di bonifica/messa in sicurezza erano ricompresi in un progetto regolarmente approvato dalla Regione.

Orbene, in questo caso, sebbene la descritta attività prodromica non fosse espressamente menzionata nel Progetto approvato dal ministero della Transizione ecologica, veniva comunque approvato dalla Regione con l’accordo di programma.

Il che, secondo le Entrate, può dirsi sufficiente a ricondurre l’attività prodromica alla bonifica nell’ambito della complessiva realizzazione dell’opera, beneficiando, pertanto, al pari di quest’ultima, dell’aliquota Iva del 10%. Non si dimentichi, inoltre, che l’assoggettamento ad aliquota Iva degli interventi necessari e “preparativi” alla bonifica di un sito inquinato costituisce un incentivo all’effettiva realizzazione della bonifica stessa e, pertanto, come osserva il ministero, appare coerente che tale incentivo riguardi tutte le attività contemplate nel progetto approvato.

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