Imposte

Rivalutazioni, non tutte le scelte transitano nel modello Redditi

Le imprese possono passare alla deduzione in 18 anni, restare a 50 anni o revocare la discplina fiscale. Si ritiene che anche l’opzione per diciottesimi possa riguardare i singoli beni

I 50 anni per la deduzione dei costi (ammortamenti e minusvalenze), afferenti alle rivalutazioni o ai riallineamenti di marchi e avviamenti, approdano nella dichiarazione dei redditi 2022.

Resta ancora in stand by, invece, il rimborso delle imposte sostitutive corrisposte per coloro che decidono di rinunciare agli effetti fiscali dell’operazione scelta a suo tempo.

Le opzioni disponibili

Secondo quanto previsto dal comma 8-ter dell’articolo 110 del Dl 104/2020, le imprese che hanno rivalutato o riallineato marchi o avviamenti sono ora chiamate a decidere cosa fare. Tralasciando in questa sede l’analisi della scelta di revocare l’intera operazione di rivalutazione prima sul piano civilistico e poi di conseguenza anche fiscale, le opzioni sono sostanzialmente tre:

1) pagare un’integrazione di sostitutiva per ottenere il riconoscimento delle regole originariamente in vigore (deduzione degli ammortamenti in 18 anni e delle eventuali minus da realizzo integrali);

2) mantenere il regime di deduzione degli ammortamenti e delle minus sugli stessi asset, in 50 anni;

3 ) revocare la disciplina fiscale (ex articolo 110 del Dl 104/20) dell’operazione a suo tempo realizzata, mantenendone gli effetti civilistici.

Integrare la sostitutiva

La prima opzione è quella di provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva per ottenere, a pagamento, la deduzione del maggior valore fiscale dei beni ottenuto con la rivalutazione o il riallineamento, nei canonici 18 anni. La scelta comporta il versamento di un’imposta sostitutiva pari a quella prevista per ottenere l’affrancamento dei maggiori valori ex comma 2-ter dell’articolo 176 del Tuir (12%, 14% o 16% a seconda dei casi), dedotta l’imposta sostitutiva del 3% già originariamente prevista.

Occorre gestire il rigo RQ 100 la cui compilazione non presenta particolari criticità (si veda l’esempio in grafica). Questa scelta consente già dal 2021 di dedurre gli ammortamenti nella misura di 1/18, ma è stato confermato che, anche in questo caso, la riserva da rivalutazione o da vincolo di riallineamento mantiene il regime di sospensione d’imposta (circolare 6/E/2022).

Così come è stato possibile rivalutare o riallineare singoli asset, essendo precluso il riallineamento solo parziale del singolo bene, si ritiene che la scelta di ottenere il riconoscimento della deducibilità del maggior valore in diciottesimi, con la sostituiva integrativa, sia possibile per singolo bene rivalutato o riallineato.

Proseguire sui 50 anni

Se la scelta è quella di conservare la deducibilità del maggior valore rivalutato o riallineato in cinquantesimi, in dichiarazione dei redditi occorrerà procedere con la ripresa in aumento del differenziale tra l’ammortamento stanziato civilisticamente (che sarà certamente più alto) e quello deducibile fiscalmente. La ripresa è da ritenere allocabile nel rigo RF 21.

Ricordiamo che la regola della deduzione per cinquantesimi si applica anche alle minus realizzate in relazione alla cessione di marchi e avviamenti rivalutati o riallineati: fattispecie che però difficilmente si sarà realizzata nel 2021, essendo il periodo successivo a quello in cui sono stati eseguiti la rivalutazione o il riallineamento.

Revocare l’operazione

La terza opzione è quella di revocare l’applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, revoca che può essere anche parziale.

Andando oltre le considerazioni di carattere civilistico sulle modalità con cui è possibile procedere alla revoca e le conseguenze (si veda il recente documento interpretativo Oic 10), alla rinuncia consegue il rimborso delle imposte sostitutive versate: rimborso che riguarda sia il 3% corrisposto per ottenere il riconoscimento fiscale della rivalutazione, sia l’eventuale 10% per l’affrancamento del saldo attivo. Ovviamente il rimborso riguarderà solo quanto effettivamente corrisposto.

Questa scelta non transita da alcun quadro del modello dichiarativo. La revoca, infatti, costituisce titolo per il rimborso o per l’uso in compensazione delle imposte sostitutive versate; ma le modalità e i termini con cui procedere in tal senso sono rimessi a un provvedimento ad hoc del direttore dell’agenzia delle Entrate.

VEDI IL GRAFICO: L’ESEMPIO

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©