Adempimenti

Nell’autodichiarazione aiuti Covid la garanzia sui fondi va nel plafond

Per i finanziamenti coperti al 100% l’importo da indicare è pari al mutuo. Definiti i codici tributo per la restituzione di capitale e interessi

di Giorgio Gavelli

Il ministero dell’Economia conferma: le garanzie rilasciate dal Fondo centrale sui finanziamenti concessi in base all’articolo 13 del decreto Liquidità 2020 costituiscono altrettanti aiuti nell’ambito della sezione 3.1. del quadro temporaneo Ue (Tf) e, pertanto, vanno considerati tra gli «altri aiuti non fiscali e non erariali» richiesti alla sezione II del modello di autodichiarazione approvato con provvedimento del 27 aprile, in scadenza per il 30 novembre prossimo.

L’importo della garanzia (che può arrivare a pareggiare l’importo del finanziamento ricevuto) va, quindi, considerato al fine del rispetto del limite comunitario e, in caso di eccedenza, può originare l’accesso a un secondo limite ovvero, se questo non è possibile, determinare il «riversamento spontaneo», entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 (articolo 4 del Dm 11 dicembre 2021). E proprio ieri, in concomitanza con la risposta a interrogazione parlamentare 3-03381 presentata dal senatore Andrea De Bertoldi (Fdi) in commissione Finanze al Senato, l’Agenzia ha diramato la risoluzione 35/E contenente i codici tributo per operare tale versamento, senza possibilità di compensazione e, quindi, utilizzando il modello F24 Elide. Si tratta di due codici, uno riferito al «capitale» (codice «8174») e l’altro agli «interessi» (codice «8175»), questi ultimi da determinare secondo la complessa metodologia prevista dal regolamento Ue 794/2004.

Tornando alla risposta resa dal Mef , viene confermato quanto anticipato sul «Sole 24 Ore» del 4 giugno scorso. Le garanzie concesse in base al comma 1, lettera m), dell’articolo 13 del Dl 23/2020, prevedendo una copertura pari al 100% del finanziamento, comportano (abbastanza sorprendentemente) che l’intero importo del finanziamento incida sul plafond a disposizione per ciascuna impresa per la sezione 3.1, come è possibile verificare accedendo al proprio Rna.

Invece, per le operazioni finanziarie garantite (fino al 90% dell’importo) dal Fondo in base (principalmente) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13, il finanziamento segue gli appositi requisiti e limiti previsti dalla sezione 3.2 del Tf (ed è irrilevante ai fini della autodichiarazione in scadenza a novembre), ma il valore del premio della garanzia costituisce anch’esso un aiuto da inquadrare nella sezione 3.1.

L’Agenzia rinvia ai singoli enti la diffusione degli elenchi degli «altri aiuti» rientranti nel perimetro dell’autodichiarazione, ma sarebbe opportuno cominciasse con i propri, visto che nelle istruzioni ne vengono citati solo tre a titolo di esempio.

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