Imposte

Iva, le operazioni esenti con diritto a detrazione non incidono sul pro rata

Per le compensazioni a regime il tetto dei 2 milioni di euro

A coadiuvare i contribuenti nella compilazione della dichiarazione annuale Iva 2022 arrivano come ogni anno i chiarimenti di Assonime.

Con la circolare 9/2022 diffusa il 2 marzo, infatti, l’associazione evidenzia le principali novità del modello rispetto a quello relativo alla dichiarazione per l’anno precedente.

In particolare, nella circolare di Assonime è dedicato ampio spazio alle novità che interessano coloro che operano nel commercio elettronico. Assonime non solo individua le principali modifiche al modello di dichiarazione annuale, ma fornisce taluni chiarimenti sull’attività realizzata dai marketplace, quali soggetti che facilitano le cessioni tramite le interfacce elettroniche, qualificando ai fini Iva detti soggetti come «fornitori presunti» e il fornitore effettivo quale «fornitore indiretto».

Più in dettaglio, le operazioni realizzate dai marketplace ai fini Iva sono divise in due operazioni: la prima esente e la seconda imponibile nello Stato di destinazione del bene.

Il legislatore unionale, infatti, ha previsto che la cessione tra il fornitore indiretto e il fornitore presunto, se territorialmente rilevante all’interno della Ue è esente da Iva, fermo restando il diritto del fornitore presunto di detrarre l’imposta pagata a monte per l’acquisto dei beni ceduti.

Per includere i dati delle cessioni “presunte” effettuate verso le interfacce elettroniche nel modello di dichiarazione è stato inserito nel quadro VF, dedicato agli acquisti, il campo 7 nel rigo VF34 concernente i dati per il calcolo della percentuale di detrazione che influenza la percentuale di detrazione analogamente alle operazioni imponibili.

Stessa eccezione è prevista in tema di detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti, quando il contribuente realizza operazioni di cessioni di strumenti per diagnostica Covid-19 e le prestazioni di servizi ad esse connesse, nonché cessioni di vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi ad esse connesse che sono esenti da Iva fermo restando il diritto alla detrazione dell’imposta.

Sempre in tema di commercio elettronico, ulteriori novità nel modello di dichiarazione riguardano la comunicazione ovvero la revoca dell’opzione di voler applicare l’imposta nel territorio dello Stato membro in cui il contribuente realizza operazioni B2C, di vendite a distanza intracomunitarie ovvero di prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici.

Infine nel modello della dichiarazione Iva 2022 è stato recepito nel quadro VX l’innalzamento a regime a 2 milioni di euro del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili nel modello F24, in compensazione orizzontale, in vigore dal 1° gennaio 2022.

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