La mancata indicazione del giudice e dei termini non rende annullabile l’atto
La sentenza 966/28/2023 della Cgt Puglia: le omissioni non incidono sulla validità dell’atto o sulla sua capacità di raggiungere gli effetti giuridici a cui è destinato
La mancata indicazione dell’autorità giurisdizionale competente a decidere la controversia così come l’omessa indicazione del termine entro cui proporre il ricorso non sono motivi che rendono annullabile l’atto impugnato. In questi termini si è espressa la Cgt di secondo grado della Puglia con la sentenza 966/28/2023.
Va ricordato che nel processo tributario, gli atti contro cui è possibile proporre ricorso devono anche contenere l’indicazione del termine entro il quale lo stesso deve essere proposto e della Corte di giustizia tributaria competente.
Analoga disposizione è stata ripresa anche dallo statuto del contribuente. A questo proposito, il comma 2, dell’articolo 7, della legge 212/2000, prevede tassativamente che gli atti emessi dall’amministrazione finanziaria e dai concessionari della riscossione devono indicare oltre all’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all’atto notificato e all’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Sulla base di queste disposizioni i giudici pugliesi, pur annullando nel merito la pretesa, hanno ritenuto la legittimazione passiva del concessionario della riscossione osservando come la mancanza indicazione degli organi giudiziari e/o amministrativi non comporterebbe la nullità dell’atto impugnato.
In particolare, secondo la Corte tributaria, la mancata indicazione del termine o dell’autorità alla quale ricorrere non incide sulla validità dell’atto o sulla sua capacità di raggiungere gli effetti giuridici a cui è destinato.
L’indirizzo interpretavo fornito dalla sentenza, formatosi in ordine ai vizi formali e procedimentali si pone in continuità con la giurisprudenza di legittima che in più occasioni ha affermato che l’omessa indicazione delle informazioni relative all’autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare, non determina l’invalidità del provvedimento, ma comporta eventualmente sul piano processuale la scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini (Cassazione 25023/2021).
E questo anche alla luce del fatto che, nonostante le indicazioni delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili siano previste come tassative dallo statuto del contribuente, non vi è una previsione esplicita di nullità in caso di violazione di tali obblighi.