Adempimenti

Barriere architettoniche, cessioni e sconti: nuovi codici per i dati alle Entrate sulle parti comuni

Dall’Agenzia le istruzioni per le informazioni sui bonus edilizi nelle parti comuni da inviare entro il 16 marzo

di Silvio Rivetti

Novità nelle comunicazioni che gli ammministratori di condominio sono tenuti ad inviare all’anagrafe tributaria, entro il prossimo 16 marzo, con riferimento alle spese per gli interventi edilizi condominiali agevolabili, riguardanti il 2021.

Con il recente provvedimento direttoriale 46900 del 14 febbraio, infatti, le Entrate hanno aggiornato e parzialmente modificato le specifiche tecniche di compilazione di queste comunicazioni, definite per la prima volta nel 2017 e riviste anno per anno (ad ultimo, con l’analogo provvedimento dell’anno scorso, n. 49885/2021), richiedendo l’inserimento di un’ulteriore serie di informazioni, divenute necessarie per elaborare le dichiarazioni precompilate dei contribuenti dopo le incessanti modifiche normative agli articoli 119 e 121 Dl 34/2020.

Queste comunicazioni sono funzionali a segnalare al Fisco le quote delle spese sostenute, imputate ai singoli condomini, concernenti tutte le aree di intervento edilizio sulle parti comuni degli edifici condominiali, comprendenti sia i lavori agevolabili al 50% per il recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’articolo 16-bis Dpr 917/1986, sia gli interventi oggetto di ecobonus, sismabonus, bonus facciate, bonus verde, bonus mobili – per l’arredo delle sole parti comuni oggetto di recupero – e bonus installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

I nuovi codici

Tra le novità rispetto all’anno scorso, è stato inserito un nuovo e apposito codice, il “28”, per comunicare i dati relativi agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che accedono al 110% come lavori trainati, con relativa opzione per la cessione del credito o sconto in fattura.

Inoltre, è stato previsto un nuovo codice, identificato col numero 3, per poter segnalare quando il condomino, con riguardo a un intervento specifico, abbia optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura, e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori. In questo modo, il campo “credito ceduto o contributo mediante sconto” va compilato utilizzando i seguenti codici, a seconda che si ricada nelle casistiche di seguito esposte:

• se il credito non è ceduto né oggetto di sconto, il sistema richiede l’indicazione del codice 0;

• se il credito è ceduto a soggetti diversi dai fornitori, il codice 1;

• se il credito è oggetto di sconto in fattura, o è ceduto ai fornitori, il codice 2;

• se il credito è gestito in termini parziali, sia come sconto sia come cessione a terzi, va appunto utilizzato il nuovo codice 3 (fermo restando, nel caso del credito non cedibile o non connotabile da sconto in fattura, l’utilizzo dello “spazio” in luogo del codice numerico).

È da ricordare che vanno sempre trasmessi i dati degli interventi che hanno fruito del 110%, per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nell’anno di riferimento in applicazione delle opzioni di cui all’articolo 121 Dl 34/20202, e quindi per effetto della cessione del credito da parte di tutti i condomini ai fornitori, o per effetto dello sconto in fattura.

Gli amministratori devono inviare le comunicazioni utilizzando il servizio telematico Fisconline o Entratel, avvalendosi anche degli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 3 del Dpr 322/98.


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