Controlli e liti

Avvisi bonari, definizione agevolata a rate anche per cifre entro 5mila euro

La circolare 1/E spiega come andrà eseguito il conteggio per fruire della riduzione dal 10% al 3% delle sanzioni

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

L’agenzia delle Entrate spiega con la circolare 1/E del 13 gennaio come va eseguito il calcolo per fruire della riduzione delle sanzioni dal 10 al 3%, per i pagamenti relativi alle comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari. La riduzione di sette punti percentuali riguarda gli avvisi relativi alle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva per gli anni 2019, 2020 e 2021 e i pagamenti rateali in corso al 1° gennaio 2023, anche se riferiti ad anni precedenti.

Per l’agenzia delle Entrate, anche nel caso di importo originario non superiore a 5mila euro, si può beneficiare dell’estensione del pagamento fino a 20 rate trimestrali.

I controlli e la regolarizzazione

Così è regolata la definizione agevolata - prevista dai commi da 153 a 159 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 (la 1997 del 29 dicembre 2022) - delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, dell’Iva, dei sostituti d’imposta, modello 770, e dell’Irap. Con i controlli automatizzati, il Fisco verifica se le imposte indicate in dichiarazione sono state correttamente liquidate e se i versamenti sono stati fatti tempestivamente e in misura congrua. Se dai controlli automatizzati emerge un’imposta o una maggiore imposta dovuta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione.

La comunicazione degli esiti della liquidazione rappresenta un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, per dare al contribuente la possibilità di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità, cosiddetti avvisi bonari, (90 giorni in caso di avviso telematico), il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma chiesta, con le sanzioni ridotte a un terzo (dal 30% al 10%), oppure può chiedere il riesame degli esiti, segnalando all’agenzia delle Entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico), le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, sono iscritte a ruolo.

I pagamenti agevolati

Con la definizione, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% (invece del 10%) delle imposte non versate o versate in ritardo. Per beneficiare della definizione, le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3%, si devono versare, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con gli interessi di rateazione.

Gli esempi

Per agevolare i contribuenti, l’agenzia delle Entrate fornisce alcuni esempi.

Uno riguarda un contribuente che ha ricevuto una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) in relazione ad una imposta non versata pari a 100 euro e a un versamento tardivo pari a 400 euro.

Un altro esempio riguarda il caso di una rateazione in corso, relativa ad una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi 2018 (periodo d’imposta 2017).

I casi di inadempimento

La “palla” passa ora ai contribuenti, che devono eseguire correttamente i calcoli, seguendo le indicazioni delle Entrate. I benefici della definizione sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602 (si veda la scheda a sinistra).

In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le norme ordinarie in materia di sanzioni e riscossione.

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