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Moda e tessile, pronti gli aiuti per design e innovazione delle Pmi

di Stefano Ruzzier e Claudio Sabbatini

  • Quando Dalle ore 12 del 22 settembre 2021 per il contributo delle piccole imprese start up

  • Cosa scade Domanda per contributo pari al 50% dei progetti innovativi

  • Per chi Imprese operanti nel settore moda, tessile e accessori

  • Come adempiere Istanza telematica tramite piattaforma Invitalia per il bonus design e innovazione

1In sintesi

Il Mise mette in campo i provvedimenti a sostegno dell’industria tessile, della moda e degli accessori.

Da un lato definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande per accedere al contributo a fondo perduto (Cfp) per le Pmi che investono in progetti del design e dell'innovazione e dall’altro lato pubblica sul proprio sito il decreto contenente l’elenco dei codici Ateco delle imprese che hanno diritto al credito d’imposta sull’incremento delle rimanenze di magazzino.

Per il primo Cfp la presentazione delle domande potrà essere effettuata dal prossimo 22 settembre 2021.

2Il contributo per progetti di design e innovazione

L’articolo 38-bis, Dl 34/2020 - mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto (5 milioni di euro di risorse disponibili) - tende a sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start up che investono nel design e nella creazione, nonché a promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.

Il Dm Mise 18 dicembre 2020 ha disposto le regole attuative della misura agevolativa, e il Dm 18 maggio 2021 ha integrato l’elenco delle attività economiche ammissibili alla misura, al fine di comprendere quelle inerenti ai codici Ateco 74.10.10 “Attività di design di moda” e 32.12.20 “Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale”.

Pertanto, le imprese beneficiarie devono svolgere almeno una delle attività di cui ai seguenti codici Ateco: 13.10.00; 13.20.00; 13.30.00; 13.91.00; 13.92.10; 13.92.20; 13.93.00; 13.94.00; 13.95.00; 13.96.10; 13.96.20; 13.99.10; 13.99.20; 13.99.90; 14.11.00; 14.12.00; 14.13.10; 14.13.20; 14.14.00; 14.19.10; 14.19.21; 14.19.29; 14.20.00; 14.31.00; 14.39.00; 15.11.00; 15.12.01; 15.12.09; 15.20.10; 15.20.20; 16.29.11; 16.29.12; 20.42.00; 20.59.60; 32.12.10; 32.12.20; 32.13.01; 32.13.09; 32.50.50; 32.99.20; 74.10.10.

I beneficiari devono svolgere almeno una delle indicate attività, come risultante dal codice “prevalente” di attività comunicato al Registro delle imprese (articolo 5, comma 3, Dm 18 dicembre 2020).

3Le imprese ammesse all’agevolazione

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione ai sensi di quanto previsto nell’allegato I al regolamento Ue 651/2014 (c.d. Regolamento di esenzione, disposizione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), di nuova o recente costituzione operanti nell’industria del tessile, della moda e degli accessori, non quotate e che non abbiano rilevato l'attività di un’altra impresa e che non siano state costituite a seguito di fusione.

In particolare, alla data di presentazione della domanda le già menzionate piccole imprese devono rispettare i seguenti requisiti:
risultare iscritte come “attive” nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente da non più di 5 anni;
svolgere in Italia una o più delle attività economiche indicate;
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; alla data del 31 dicembre 2019, le imprese non dovevano essere in situazione di difficoltà, come disciplinata dall'articolo 2, punto 18, Regolamento di esenzione (possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, non erano imprese in situazione di difficoltà, ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021);
essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
non avere ancora distribuito utili.

Per accedere alle agevolazioni, le imprese che possono beneficiare delle agevolazioni devono presentare progetti di investimento appartenenti alle seguenti tipologie:
progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design ;
progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni di processo produttivo;
progetti finalizzati alla realizzazione e all'utilizzo di t essuti innovativi;
progetti ispirati ai principi dell'economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all'utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili;
progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni digitali.

Tali progetti, inoltre, devono:
essere realizzati dai soggetti beneficiari presso la propria sede operativa (non necessariamente la sede legale) ubicata in Italia;
prevedere spese ammissibili complessivamente tra i 50mila e i 200mila euro;
essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Quanto alle spese ammissibili alle agevolazioni, deve trattarsi di quelle strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, relative a:
acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
brevett i, programmi informatici e licenze software;
formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto in misura non superiore al 10% dell'importo del progetto;
copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di cui ai precedenti punti, motivate nella proposta progettuale e utilizzate ai fini del pagamento di talune voci di spesa (materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa; godimento di beni di terzi; personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento).

Il contributo – erogato dal Mise in non più di due quote, a seguito della presentazione di apposite richieste da parte delle imprese beneficiarie, in relazione a spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto - è concesso nella misura del 50% delle spese sostenute e ammissibili (quindi il contributo è concesso fino ad un massimo di 100mila euro).

4La presentazione della domanda

Come annunciato dal decreto direttoriale Mise 3 agosto 2021, lo sportello per la presentazione delle istanze rimarrà aperto – fino ad esaurimento fondi - a partire dal 22 settembre 2021 (dalle ore 12,00 fino alle ore 18,00; i giorni successivi l’apertura è fissata per le ore 9,00 fino alle ore 18,00).

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica disponibile sul sito di Invitalia, società in house del Mise, secondo le modalità e gli schemi che saranno resi disponibili prima dell'apertura dello sportello.

Le domande, da sottoscrivere digitalmente, devono essere corredate dalla proposta progettuale e dall'ulteriore documentazione indicata nella domanda medesima. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno prese in esame.

L’istruttoria delle domande avverrà nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

5Il credito d’imposta per incremento delle rimanenze

Una misura di sostegno che dovrebbe interessare un maggior numero di operatori del settore moda e tessile è stato introdotto nel 2020 e riproposto nel 2021.

A tal fine, sul sito del Mise è stato pubblicato il Dm 27 luglio 2021 contenente l’elenco dei codici Ateco delle imprese che hanno diritto al credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino, previsto dall’articolo 48-bis, Dl 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), a favore delle imprese operanti nel settore tessile, della moda e degli accessori, per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Al fine dell'individuazione dei beneficiari, rileva il codice Ateco comunicato all’agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9.

Per l'elenco si veda quello riportato nei paragrafi precedenti, relativi ai progetti di design e innovazione, con l’eccezione del codice Ateco 74.10.10.

Il citato articolo 48-bis prevede che, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, viene riconosciuto un credito d’imposta:
ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria;
limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 (2020 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l’anno solare) e a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2021 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l’anno solare), come previsto dall’articolo 8, Dl 73/2021 (decreto Sostegni bis);
nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del Tuir, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione.

Evidentemente, ai fini dell'incentivo in esame, il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Per avvalersi del bonus in esame occorre presentare apposita domanda all’agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini che verranno definiti con provvedimento della stessa agenzia.

Il credito d’imposta – riconosciuto fino all'esaurimento dei fondi messi a disposizione (95 e 150 milioni di euro, rispettivamente, per la prima e per la seconda annualità) – è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione (quindi, ad esempio, il credito d'imposta per il 2021 sarà utilizzabile dal 2022).

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Invece, per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

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