Controlli e liti

Va motivata la riqualificazione dell’accordo

Ai fini dell’imposta di registro, l’atto sottoposto a registrazione va interpretato sulla base delle volontà delle parti

Con la sentenza n. 650/6/2021, la Ctr del Piemonte (presidente Perelli e relatore Lo Mundo) ha statuito che ai fini dell’imposta di registro, l’atto sottoposto a registrazione va interpretato sulla base delle volontà delle parti come emerge dal negozio giuridico stipulato, dovendo l’amministrazione finanziaria motivare sulla riqualificazione dell’accordo negoziale. In mancanza di detta motivazione, l’atto impositivo è nullo.

L’agenzia delle Entrate, con diversi avvisi di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, rideterminava, ai sensi dell’articolo 20, Dpr n. 131/1986, una cessione operata dai contribuenti persone fisiche della totalità di quote di una società in accomandita semplice (nella specie, una società immobiliare), ritenendola una cessione d'azienda.L’atto impositivo veniva tempestivamente impugnato innanzi al giudice di primo grado, il quale accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità dell’atto impositivo, stante l’evidente difetto di motivazione dello stesso.

La motivazione dell’atto impositivo e l’articolo 20, Dpr n. 131/1986. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, legge n. 212/2000, gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3, legge n. 241/1990, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Da ciò ne consegue che il contribuente, al fine di esercitare correttamente e appieno il proprio diritto di difesa, deve essere posto nella condizione di comprendere il fondamento logico e giuridico della pretesa impositiva.

Sul punto, si richiama la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha affermato che l'obbligo di motivazione richiede l’indicazione nell’avviso di accertamento non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, al fine di porre il contribuente in condizione di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur.

Tali elementi conoscitivi devono essere forniti non solo tempestivamente (ab origine nel provvedimento) ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all’interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (tra le tante: Cassazione n. 7952/2021).

Applicando i suesposti principi all'imposta di registro, sono gli stessi articoli 20 e 52, Dpr n. 131/1986 a prevedere che l’ufficio possa applicare l'imposta secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentanto; tuttavia, la rideterminazione deve essere appositamente motivata, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità dell'Amministrazione finanziaria.

La Ctr, confermando l'operato della Ctp, ha correttamente applicato i suesposti principi: in difetto di una motivazione precisa e puntuale, la pretesa impositiva è infondata.

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