Adempimenti

Precompilata, dalle cure oltreconfine alla mensa gestita dai privati: le spese che non compaiono

L’obbligo di invio dei dati non si applica a tutti i fornitori di beni e servizi detraibili, quindi alcuni importi andranno sempre inseriti manualmente modificando la dichiarazione

di Marcello Tarabusi


Le spese della mensa scolastica erogata da appaltatori privati, pur essendo detraibili, non compaiono nella precompilata. Lo stesso vale per altri oneri, perché l’obbligo di invio dei dati non si applica a tutti i fornitori di beni e servizi detraibili.

Chi consulta i dati disponibili dal 2 maggio sull’area riservata del sito della precompilata può avere la sorpresa di non trovare alcune spese, o di vedersene altre – pur regolarmente trasmesse ed acquisite – escluse dal calcolo.

Il nodo delle polizze stipulate ante 2022

Ad esempio, le polizze assicurative detraibili stipulate prima del 2022 vengono espressamente escluse, se nell’anno precedente non è stata presentata la dichiarazione, o se presentata il premio non era inserito tra gli oneri (per dimenticanza, oppure perché la detrazione regressiva azzerava o riduceva fortemente il bonus). Il contribuente sarà costretto a modificare la dichiarazione, se vorrà detrarre il premio quest’anno.

Un altro caso ricorrente è quello dei contributi versati alle casse professionali, di importo ingente: il contribuente vede la spesa indicata, ma con il flag “non utilizzata” e la descrizione “importo da verificare”.

Spese mediche all’estero: non è dovuta la trasmissione dei dati

Vi sono poi numerose spese che mancano perché il soggetto percipiente non era tenuto alla trasmissione dei dati.

L’esempio più evidente sono le spese detraibili (ad esempio sanitarie) sostenute all’estero, o mediante acquisti online da fornitori esteri: in assenza di un’identificazione fiscale in Italia, ovviamente non è possibile imporre l’obbligo di trasmissione al soggetto estero.Più in generale, il sistema delle detrazioni e deduzioni è infatti imperniato per lo più su base oggettiva, legata alla natura della spesa, a prescindere dal soggetto che fornisce il bene o servizio e dal suo regime fiscale. L’obbligo di trasmissione dei dati, invece, è naturalmente fondato sulla natura del soggetto obbligato.

Invio obbligatorio solo per specifici regimi giuridici

La legge istitutiva (articolo 3 Dlgs 175/2014) elencava una serie di soggetti, e prevedeva poi la possibilità di estendere l'elenco mediante vari decreti ministeriali: nel tempo l’obbligo è stato così esteso a varie professioni sanitarie ed a numerosi altri soggetti. Sono state via via incluse nell'obbligo anche le spese universitarie, le spese funebri, le spese per interventi edilizi, le rette del nido, le erogazioni liberali, le spese di istruzione non universitaria, e gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

In molti casi, l’obbligo di invio è legato a specifici regimi giuridici, ma la detrazione no. Si pensi all’acquisto di un dispositivo medico, liberamente vendibile anche da soggetti non sanitari, che quindi non inviano i dati.

Allo stesso modo le Faq del SistemaTs escludono l’obbligo per le sanitarie e ortopedie prive di autorizzazione all'assitenza protesica, le società di medici veterinari, gli operatori della Gdo.

Il caso delle spese scolastiche non universitarie

Un caso emblematico è poi quello delle spese scolastiche non universitarie. Il Dm 10 agosto 2020 impone l’invio alle «scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, che costituiscono il sistema nazionale di istruzione» ed espressamente fa rinvio alla legge 62/2010 che lo disciplina.

Gli unici soggetti obbligati all’invio sono, quindi, le scuole.

La circolare 24/E/2022, che riepiloga gli orientamenti dell’Agenzia, comprende tra le detrazioni anche il servizio di mensa scolastica, i contributi e le liberalità deliberati dagli organi di istituto, il servizio di trasporto scolastico, le spese per le gite e così via.

Tali spese sono ritenute detraibili anche nel caso in cui la prestazione non sia erogata direttamente dalla scuola: il caso più tipico è quello del servizio di refezione affidato in appalto a terzi. L’appaltatore che eroga il servizio rilascia un documento di spesa (spesso tramite bollettini Mav o postali) che consente la detrazione; trattandosi tuttavia di un soggetto privato, che non appartiene al “sistema scolastico nazionale”, questi non è obbligato all’invio dei dati all’anagrafe tributaria. Per poter detrarre la mensa, quindi, in questi casi si dovrà modificare la precompilata.

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