Imposte

Contributo al fondo di gestione fuori dall’art bonus

La risposta a interpello 266/2023: per il credito d’imposta sono necessarie la sussistenza della spontaneità del versamento e l’assenza di qualsiasi controprestazione

Fondazioni, escluso l’accesso all’Art bonus per i contributi statutari al fondo di gestione anche se finalizzati al sostegno dell'attività concertistica. È quanto chiarito dall’agenzia delle entrate con la risposta a interpello 266/2023, pubblicata il 22 marzo, con cui si torna sul tema del credito d’imposta, pari al 65% dell’importo erogato, spettante a chi dona a favore del patrimonio culturale italiano.

Nel caso di specie l’istante, fondatore di un ente concertistico, si interroga sulla possibilità di fruire dell’Art bonus a fronte di un contributo versato annualmente al fondo di gestione e destinato al sostegno dell’attività svolta dall’ente. Un dubbio, questo, nato dal fatto che la sovvenzione erogata dall’istante, in qualità di fondatore, non sia spontanea bensì derivi da un impegno statutario.

Sul punto l’agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso le finalità dell’istituto e il tenore letterale della norma (articolo 1, Dl 83/2014), che ricomprende tra i possibili beneficiari dell’Art bonus le società concertistiche, si concentra correttamente a inquadrare la natura del contributo, valutando se si tratti o meno di un’erogazione liberale agevolabile.

In tal senso, la risposta da parte dell’amministrazione finanziaria non può che essere negativa, data l’assenza nel caso di specie dell’elemento della spontaneità del versamento. Infatti, come correttamente rilevato nel documento di prassi, la circostanza che il contributo a fondo gestione da parte del fondatore derivi da un’espressa previsione statutaria dell’ente concertistico, farebbe venir meno lo spirito di liberalità tipico delle erogazioni ammesse all’Art bonus. Tuttavia, non può non evidenziarsi che il ragionamento seguito dall’agenzia delle Entrate in linea con un precedente orientamento (risposta 164/2021) sembrerebbe, ai fini dell’esclusione dal tax credit, menzionare anche la circostanza che l’istante assume qualifica di socio.

A ben vedere però il ruolo rivestito dal soggetto donante, non dovrebbe pesare ai fini dell’inquadramento del contributo come erogazione liberale o meno. Ciò che conta è la sussistenza della spontaneità del versamento e l’assenza di qualsiasi controprestazione. Di conseguenza, il contributo versato dal socio fondatore all’ente da questo costituito e non imposto da una specifica disposizione statutaria, dovrebbe a rigore potersi inquadrare come erogazione liberale. Occorrerà ovviamente, in questo caso, che il fondatore destini il contributo al sostegno delle attività di interesse generale perseguite dall’ente. Partendo da questo presupposto, a rigore, potrebbe quindi sostenersi che sia ammesso al beneficio dell’Art bonus il contributo a fondo gestione versato dal socio fondatore per il sostegno all’attività concertistica esercitata dall’ente.

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