Adempimenti

Aiuti anti-Covid, per le imprese armatoriali domanda di sgravi contributivi entro il 22 febbraio

L’agevolazione si riferisce al personale marittimo imbarcato nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2021

Martedì 22 febbraio 2022 è l’ultimo giorno utile per le imprese che esercitano attività di cabotaggio, rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo, e le navi adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, per presentare la domanda per essere esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il personale marittimo imbarcato nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2021.

L’obiettivo

La scadenza segue la pubblicazione sul sito del Mims del decreto interministeriale 29 dicembre 2021 n. 536 che regola le condizioni e le formalità di ottenimento degli aiuti previsti dall’articolo 88, comma 1, del Dl 104/2020, convertito dalla legge 126/2020 (decreto Rilancio) al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall’emergenza pandemica e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare.

La tramissione via pec

La domanda potrà essere trasmessa esclusivamente via pec, all’indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it. Nella domanda deve essere indicato se per il medesimo periodo sono già stati effettuati versamenti, ai fini della compensazione secondo modalità che saranno indicate dall’Inps.

Il Temporary framework

L’attuazione delle disposizioni è subordinata alla positiva decisione della Commissione Ue sulla compatibilità con il mercato interno in base all’articolo 108, paragrafo 3, del Tfue e la definitiva fruibilità del beneficio resta comunque subordinata al rispetto dei limiti dei massimali di aiuto stabiliti dalle disposizioni unionali. Con riferimento a queste ultime si ricorda che il Dm dell’11 dicembre 2021 ha definito quali aiuti Covid dovranno essere soggetti al monitoraggio, cosa si dovrà indicare nell’apposita autodichiarazione, come verranno restituiti gli eventuali aiuti ricevuti in eccesso e le conseguenze in caso di superamento, mentre ancora si attende che l’agenzia delle Entrate predisponga la modulistica per l’autodichiarazione.

Sebbene dal punto di vista della tecnica normativa il beneficio in argomento operi mediante estensione di una misura prevista dagli aiuti di Stato ai trasporti marittimi, esso si colloca nell’ambito delle misure straordinarie per fronteggiare gli effetti negativi dell’emergenza straordinaria da Covid-19 (Temporary framework), riguardo alle quali tutt’ora restano molti i dubbi circa cumulabilità tra i massimali e le misure, la data di concessione della singola misura, le modalità per usufruire dello «schema ombrello».

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