Imposte

Credito d’imposta moda, compensazione senza vincoli temporali

Entro il 10 giugno va comunicato alle Entrate l’incremento del valore delle rimanenze per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021

di Gianluca Dan

Nel vortice di scadenze in arrivo c’è anche quella del 10 giugno per il bonus moda. Entro questa data andrà comunicato alle Entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, nel settore tessile, della moda e degli accessori e per le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria identificate dai codici Ateco 47.51, 47.71 e 47.72.

Mentre le imprese sono alle prese con i conteggi e con i riscontri, anche documentali, per la certificazione delle consistenze delle rimanenze di magazzino, che deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale per le imprese non soggette a revisione obbligatoria e prive di collegio sindacale, si registra un’importante modifica ai termini di compensazione del credito d’imposta.

L’articolo 10-sexies del Dl 21/2022 (decreto Taglia prezzi), inserito in sede di conversione, modifica la norma istitutiva prevedendo che il tax credit sia utilizzabile nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione eliminando così il vincolo dell’utilizzo nel solo periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

L’eliminazione del vincolo temporale nella norma istitutiva (articolo 48-bis, comma 3, del Dl 34/2020) dovrebbe anche determinare la remissione in bonis delle imprese che non sono riuscite a compensare l’ammontare spettante nel 2021.

La determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile nel 2021 (calcolata sulle rimanenze del periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020) pari al 64,2944% del credito indicato nell’istanza era avvenuta con il provvedimento delle Entrate del 26 novembre 2021 e il relativo codice tributo da utilizzare in F24 era stato istituito con risoluzione 65/E del 30 novembre 2021 lasciando quindi solo un mese per la relativa compensazione.

Stante il ritardo nella determinazione del tax credit per il 2021 il provvedimento del 26 novembre 2021 aveva dovuto derogare alle istruzioni del quadro RU dei modelli Redditi 2021, stabilendo che il credito doveva essere indicato nel quadro RU del modello Redditi relativo al periodo d’imposta in corso alla data del 26 novembre 2021 e non in quello del 2020 i cui termini scadevano dopo soli 4 giorni (al 30 novembre 2021 per i contribuenti con l’esercizio coincidente con l’anno solare).

Per il 2022 il credito d’imposta spetta, nella misura invariata rispetto al 2021, del 30% del valore delle rimanenze finali eccedenti rispetto la media del medesimo valore registrato nei tre precedenti periodi d’imposta. A tal fine il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati nella media.

L’importo massimo del credito d’imposta fruibile nel 2022 da ciascun richiedente sarà determinato solo a posteriori in funzione dell’ammontare richiesto.

La modifica alla tempistica di compensazione consente ora, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, di utilizzare non solo il tax credit del 2022 senza limiti temporali ma, anche, di recuperare quanto non utilizzato per il 2021.

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