Adempimenti

Risparmio amministrato, istruzioni in conflitto

di Marco Piazza e Antonella Scagliarini

In presenza di un acconto versato a dicembre 2015 della sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 2, comma 5, del Dl 133/2013 che ancora residua a dicembre 2016 tanto da compensare anche il nuovo acconto, la rappresentazione in ST, sezione IV, e in SX46 potrebbe apparire problematica per il mancato coordinamento fra istruzioni ministeriali al 770/2017 e specifiche tecniche.

Gli intermediari finanziari che hanno compensato l’eccedenza di acconto 2015 con l’acconto 2016 non hanno esposto la compensazione nell’F24 poiché l’articolo 2, comma 5, del Dl 133 è una norma speciale rispetto a quella sulle modalità di compensazione “interna” di cui all’articolo 15 del Dlgs 175/2014. Del resto come risulta dal sito delle Entrate e dalla risoluzione 88/2013 il codice 1140 non può essere usato a credito.

Nella modulistica di quest’anno rimane confermata la modalità di rappresentazione in ST, sezione IV, degli utilizzi dell’acconto a scomputo dei versamenti delle imposte sostitutive (codice 1102) operate. In particolare, si dovranno compilare – righi da ST39 a ST49 – i punti 1 (Periodo di riferimento), 2 (Ammontare plusvalenze a altri proventi), 3 (Imposta applicata), 4 (Importi utilizzati a scomputo) per indicare che le imposte prelevate non sono state versate e il punto 10 («Note», indicando, in presenza di importi a scomputo anche parziali, il codice Y). Se, per effetto dello scomputo dell’acconto, non sono stati effettuati versamenti, nulla dovrà essere indicato ai punti 7 (Importo versato) e 14 (Data di versamento). La rappresentazione nel rigo SX46 dell’acconto versato a dicembre 2015 e compensato in tutto o in parte anche sull’acconto di dicembre 2016, avverrà nel seguente modo:

•colonna 1, è il valore esposto in SX46, colonna 8, del 770 ordinario 2016, redditi 2015;

•colonna 6, è l’importo del credito maturato nel 2016 a seguito del versamento relativo all’acconto effettuato entro il 16 dicembre 2016;

•colonna 7, è l’importo del credito di cui alle precedenti colonne utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 1 del Dpr 44571997. Ssi determina sommando, in ST, sezione IV, quanto esposto in colonna 4 («Importi utilizzati a scomputo») per i quali la colonna 10 («Note») assume il valore Y;

•colonna 8, importo del credito residuo risultante dalla seguente operazione: colonna 1 + colonna 2 – colonna 4 + colonna 6 – colonna 7. Il valore così determinato sarà pari al saldo presente nella contabilità dell’intermediario finanziario al 28 febbraio 2017.

Questa rappresentazione confligge con l’impostazione fino ad ora data secondo cui l’utilizzo degli acconti non è una compensazione interna ex Dpr 445/1997 per la quale è richiesta la compilazione del modello F24. Sarebbe opportuno che l’Agenzia chiarisse quale comportamento adottare.

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