Imposte

II bonus ricerca e sviluppo prorogato fino al 2031

Nella bozza di Ddl di Bilancio crediti d’imposta prorogati ma con date e tetti diversi

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

L’articolo 10, comma 2, della bozza di disegno di legge di Bilancio 2022 introduce una serie di disposizioni riguardanti i crediti d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, a suo tempo introdotti dai commi 198-207 della legge 160/2019. In particolare, le varie disposizioni contenute nello schema dispongono la proroga dei vari crediti, tuttavia con scadenze differenziate, nonché una rimodulazione degli importi fruibili. I crediti mantengono la loro natura volumetrica, e tutte le caratteristiche già note.

Se da un lato il mantenimento dell’impianto normativo noto e collaudato, nonché l’estensione dell’orizzonte temporale del beneficio al 2031 per il credito per gli investimenti in ricerca e sviluppo, sono da accogliere con favore, dall’altro lato la diversa scansione temporale, limitata al 2025, per i crediti d’imposta per investimenti in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, lascia qualche perplessità.

Inoltre, l’agevolazione dovrà essere confrontata con il nuovo patent box (articolo 6 del Dl 146/2021), che ne introduce l’alternatività, al fine di identificare il miglior utilizzo finanziario.

Restano poi aperti alcuni temi, più volte sollevati dagli addetti ai lavori, in primis quelli relativi alla necessità di rivedere il sistema sanzionatorio, tributario e penale, e all’opportunità di estendere il beneficio anche alla ricerca commissionata dall’estero a centri di ricerca localizzati in Italia, in quanto tale estensione aumenterebbe l’attrattività del beneficio nell’ambito dei gruppi multinazionali. Su quest’ultimo punto, si potrebbe valutare di riconoscere il beneficio almeno per il costo del lavoro dei ricercatori direttamente impiegati dal commissionario italiano, aumentato, nel limite di una percentuale calcolata su detto costo del lavoro, dei costi riferiti alla ricerca sub commissionata ad altri soggetti italiani.

Tornando ora alle modifiche introdotte dalla bozza di disegno di legge di Bilancio 2022, la scansione temporale e gli importi riconosciuti risultano essere i seguenti, con effetto dal periodo d’imposta 2022.

Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto:

– per il periodo d’imposta 2022, nella misura già fruibile per il 2021, vale a dire in misura pari al 20%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;

– per i periodi d’imposta dal 2023 al 2031, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d’imposta è riconosciuto:

– fino al periodo d’imposta 2023, nella misura già fruibile per il 2021, ossia in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;

– per i periodi d’imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d’imposta è riconosciuto:

– fino al periodo d’imposta 2023, nella misura già fruibile per il 2021, ossia in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;

– per i periodi d’imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto:

– fino al periodo d’imposta 2022, nella misura già fruibile per il 2021, pari al 15%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;

– per il periodo d’imposta 2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;

– per i periodi d’imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

Come si vede, il quadro delineato risulta complesso, in quanto i vari crediti hanno misura percentuale, importo massimo e scansione temporale differenziate, e questo può complicare la pianificazione delle imprese.

Restano comunque fermi tutti gli altri principi introdotti dalla legge 160/2019, in relazione ai quali si attendono ancora i necessari chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate, che si auspica consentano di raccogliere in un unico compendio tutte le interpretazioni emesse nel corso del tempo, in risposta ai vari interpelli, in modo che gli operatori possano avere un unico riferimento interpretativo.

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