Controlli e liti

I giudici fiscali preferiscono la trattazione scritta

Solo il 27% di videoudienze nel periodo aprile-giugno, in maggioranza per la discussione

di Ivan Cimmarusti

L’aumento è prevedibile, ma la videoudienza della giustizia fiscale continua a essere applicata in modo disomogeneo dalle Commissioni tributarie. Pur con una infrastruttura informatica adeguata, nel trimestre aprile-giugno sono state svolte con questa modalità poco più di un quarto delle controversie totali. Il resto, inspiegabilmente, continua a essere trattato con il deposito di memorie, modalità contestata in più occasioni dai professionisti del fisco, da sempre a favore della discussione in pubblica udienza.

Nel periodo aprile-giugno il 27,3% delle controversie si è svolto in videoudienza, pari a 19.388 procedimenti. Di queste, l’83,9% ha riguardato la discussione, mentre il 16,1% la camera di consiglio tra giudici. Si tratta di un aumento rispetto al precedente trimestre, gennaio-aprile, in cui l’udienza da remoto ha riguardato il 19,8% dei complessivi procedimenti. Bene, invece, il sistema Ptt (Processo tributario telematico): nel trimestre in esame è stato depositato il 98,7% dei documenti processuali in modalità telematica, in aumento rispetto al trimestre precedente.

L’udienza da remoto, disciplinata dalla legge 136/2018, ha trovato effettiva attuazione con l’articolo 27 del Dl Ristori, secondo cui «fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19», «lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato» (comma 1). In alternativa alla discussione da remoto «le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti» (comma 2). Eppure, il Dl 105/2021, che ha prorogato lo stato d’emergenza al 31 dicembre prossimo, rischia di rendere inapplicabile il secondo comma dell’articolo 27 del Dl Ristori. Perché l’allegato A ha esteso i termini esclusivamente per il comma 1, quello relativo alla trattazione online. Di conseguenza, stando alla lettera della norma, in mancanza di collegamento si dovrà svolgere una udienza pubblica, con tutti i rischi connessi alla crisi pandemica. Per la verità molte Commissioni tributarie hanno interpretato il Dl 105 in modo estensivo, ritenendo che la proroga dell’articolo 27 del Dl Ristori riguardi anche il secondo comma relativo alla trattazione documentale.

Il dossier è finito all’attenzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che l’affronterà già questa settimana.

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