Controlli e liti

Transfer pricing, stop all’avviso se il campione è inadeguato

La sentenza 505/8/2022 della Ctr Lombardia considera errata la rettifica del Fisco condotta considerando un contratto di agenzia invece che un’attività di distributore a basso rischio

di Massimo Romeo

È errata la valutazione sulla normalità dei prezzi di trasferimento se il campione scelto dall’Ufficio non è adeguato al contribuente accertato laddove parametrata all’attività di un agente e non di un distributore a rischio limitato. Così si pronuncia la Ctr Lombardia con la sentenza 505/8/2022 del 15 febbraio.

La vicenda

A seguito di una verifica fiscale l’agenzia delle Entrate notificava ad una società (italiana), operante come distributore e interamente posseduta da altra impresa di diritto britannico (controllante), un avviso di accertamento con il quale, riqualificando l’attività da «distributore a rischio limitato» ad agente, contestava l’errata applicazione del valore normale negli scambi infragruppo cui conseguiva il disconoscimento di componenti negativi di reddito e il recupero a tassazione di componenti positivi. La società (italiana) impugnava l’atto evidenziando che la propria attività principale era quella di «distributore con rischio limitato», che aveva scelto il metodo appropriato di determinazione del prezzo di trasferimento seguendo le linee guida dell’Ocse e che la scelta del metodo (Tnmm) era stata condivisa dall’Ufficio ed effettuata dopo aver escluso i metodi tradizionali, in quanto inutilizzabili nel caso di specie, considerando che non forniva un contributo unico e di rilevante valore alla transazione. I giudici di prime accoglievano il ricorso “bocciando” la riqualificazione dell’attività della ricorrente da «distributore a rischio limitato» ad agente, così come inquadrata dall’Ufficio, sulla base della documentazione e del contratto di distribuzione con la controllante prodotto in giudizio, redatto in lingua inglese e allegato al Documento nazionale sui prezzi di trasferimento; ritenevano, inoltre, che la contribuente avesse dimostrato la inadeguatezza del campione di comparabili (5 società operanti nello stesso settore), scelto dall’Amministrazione finanziaria per valutare la normalità dei prezzi di trasferimento parametrati all’attività di agente. L’Ufficio appellava la sentenza eccependo, contrariamente a quanto deciso dal primo giudice, come dal documento nazionale sui prezzi di trasferimento, allegato al pvc, si poteva facilmente evincere che i rischi gravavano sulla controllante e che nel contratto era previsto che le perdite sarebbero state rimborsate da quest’ultima a condizione che il distributore avesse seguito le linee guida prescritte e, pertanto, in concreto la controllante ne avrebbe sostenuto i rischi.

La decisione della Ctr

I giudici del riesame confermano la sentenza e, quindi, l’annullamento dell’avviso di accertamento opposto. La Ctr considera dirimente alcuni articoli del contratto in questione per escludere la sua natura di «contratto d’agenzia» nella misura in cui:

a) veniva negata qualsiasi possibilità per la contribuente di agire con poteri di rappresentanza o di assumere e creare obbligazioni a carico della controllante;

b) veniva previsto che la contribuente potesse operare senza esclusiva, senza facoltà di utilizzare il nome e il marchio, promuovendo l’attività di vendita dei prodotti distribuiti;

c) veniva previsto che gestisse l’attività di assistenza tecnica relativa ai prodotti distribuiti acquistando i beni da distribuire al prezzo stabilito fra le parti con determinazione dei prezzo in base al fatturato e a una percentuale di utile.

Tutti elementi che lasciavano propendere per l’inesistenza di un contratto d’agenzia ma di un’ipotesi di contratto di distribuzione, seppur a basso rischio. Il collegio osserva, altresì, come l’Ufficio, in virtù della riqualificazione dell’attività svolta dalla ricorrente, avesse individuato delle società comparabili applicando il medesimo modello Tnmm utilizzato dalla contribuente; tuttavia, chiosano i giudici, era «evidente la non adeguatezza del campione scelto dall’Ufficio per valutare la normalità dei prezzi di trasferimento, in quanto parametrata all’attività di un agente e non di un distributore a rischio limitato», come nella fattispecie e per quanto precedentemente detto. Fra l’altro, aggiungono i giudici, il campione scelto dall’Ufficio risultava inadeguato perché comprendeva società che non svolgevano, nella maggioranza dei casi, né l’attività di agente né di distributore:

1. acquisto-vendita e noleggio di software;

2. analisi, progettazione, sviluppo e integrazione di sistemi complessi ad alto contenuto tecnologico;

3. vendita di mobili in legno, metallo e plastica;

4. importazione di beni di consumo, soluzioni hardware e software per il controllo e la sicurezza nel settore industriale, governativo e residenziale.

Pertanto, la contribuente aveva dimostrato, mediante la produzione in giudizio del documento sui prezzi di trasferimento, che la propria attività principale era quella di «distributore con rischio limitato»; in tale documento era stata effettuata una dettagliata analisi delle transazioni e individuata la scelta del metodo appropriato per la determinazione del prezzo di trasferimento, in conformità alle linee guida dell’Ocse e la scelta del metodo il metodo Tnmm era stata anche condivisa dall’Ufficio.

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