Imposte

Bilanci delle holding con derivazione rafforzata

La circolare n. 1 di Assoholding: non sono applicabili le semplificazioni delle micro-imprese

di Alessandro Germani

Le holding che rientrano nella nozione di enti di investimento o di imprese di partecipazione finanziaria sono escluse dal bilancio delle microimprese e adottano la derivazione rafforzata ai fini fiscali. Questa conclusione è suggerita da Assoholding nella circolare n. 1 dell’8 giugno 2022.

La definizione di enti di investimento e imprese di partecipazione finanziaria segue la direttiva Ue 34/13. Fra i primi si considerano le holding, anche nel caso in cui investano per finalità di trading e non rientrino fra le holding industriali ex art. 162-bis del Tuir (risposte 121/20 e 177/22). Idem dicasi per le merchant bank o le holding Pir compliant. Per le imprese di partecipazione finanziaria dovrebbe farsi riferimento all'attività effettivamente svolta. E si dovrebbe guardare anche all'attività di direzione e coordinamento, propria delle holding. Ora ai sensi dell'art. 2435-ter c. 5 del codice civile gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non possono redigere il bilancio delle micro imprese, dovendo quindi:

•redigere la nota integrativa

•redigere la relazione sulla gestione

•valutare i derivati al fair value

•non includere i ratei e i risconti rispettivamente fra i crediti e i debiti.

Per tale applicazione dovrebbe far fede l'attività svolta di gestione delle partecipazioni, indipendentemente dalla natura delle stesse (finanziaria o non), mentre fiscalmente l'art. 162-bis del Tuir fa una distinzione fra società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria.

L'obiettivo della direttiva è quello di limitare i costi per le imprese (micro) meno organizzate, per cui le imprese in dubbio dovrebbero adottare l'abbreviato con le modifiche del comma 5 dell'art. 2435-ter, se non addirittura l'ordinario, trattandosi di una facoltà che anche una micro può ben scegliere. Come corollario le imprese di partecipazione finanziaria e gli enti di investimento, essendo esclusi dalle micro imprese, applicheranno la derivazione rafforzata ex art. 83 del Tuir. L’Associazione poi suggerisce l'applicazione di tale principio a tutte le società di partecipazione, anche se rientrino nelle micro imprese, uniformando sotto il profilo della derivazione rafforzata tutte le holding.

La circolare nel passare in rassegna la nozione di direzione e coordinamento conclude per il fatto che la stessa determini la veste di azienda alla holding. Lo stesso dicasi sia per la merchant bank che per la holding Pir, ma non invece per la mera “cassaforte” di gruppo.

Nell'ambito degli investimenti indiretti in Pir rileva anche la holding Pir compliant, che fa capo ad un gruppo di investitori. Deve trattarsi di una holding pura (art. 162-bis c. 1 lettera c) in cui si procede con un approccio look through tenendo conto della demoltiplicazione data dalla percentuale di partecipazione del socio persona fisica nella holding. L'holding period quinquennale vale per la persona fisica, mentre la holding potrà investire e disinvestire a piacimento. Rileva l'investimento della persona fisica come equity e non come finanziamento soci. Non dovrebbe applicarsi la disciplina delle società di comodo, invocando l'obbligatorietà per legge di costituirsi in forma di società di capitali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©