Controlli e liti

I termini emergenziali bloccano la proroga «speciale» di 120 giorni

Per la Ctp Caltanissetta 169/2/2022 prevale la norma speciale posteriore: tardivo l’avviso sul 2015 emesso a inizio 2021

di Alessia Urbani Neri

Gli avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2015 andavano emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Ad affermarlo è la sentenza emessa dalla Ctp di Caltanissetta n. 169/2/22 (presidente Ruvolo, relatore Giunta).

Nel caso in esame l’ufficio aveva notificato in data 10 marzo 2021 un avviso di accertamento del maggior reddito Irpef per l’annualità 2015. Il contribuente eccepiva, in primis, la decadenza dal potere impositivo per decorrenza del termine fissato dal vigente articolo 43 del Dpr 600/73, visto che l’atto impositivo era stato notificato dopo quattro anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, avvenuta nel 2016.

L’amministrazione deduceva, invece, la tempestività dell’azione accertativa per l’applicazione della proroga di 120 giorni di cui al comma 3-bis dell’articolo 5 del Dlgs 218/97, avendo l’ufficio inoltrato invito a comparire per la definizione dell’accertamento con adesione. Secondo tale norma, infatti, il termine di notifica si proroga di 120 giorni qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dall’esercizio del potere impositivo decorrano meno di 90 giorni.

Tuttavia, la Ctr ha deciso che l’accertamento fosse tardivo, in quanto l’atto impugnato era stato emesso il 1° marzo 2021, oltre il termine perentorio previsto dalla normativa emergenziale di cui all’articolo 157 del Dl 34/2020. Al primo comma, infatti, si prevede che gli atti tributari riferiti a imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Secondo il collegio, tale disposizione (che prevede un doppio termine, di emissione e di notifica dell’atto) prevale, in quanto norma speciale, sia sulla norma generale ordinaria, sia su quella speciale, che prevede una specifica ipotesi di proroga del termine di notifica, in quanto ad essa posteriore. Ebbene, in applicazione del criterio di specialità, nonché di quello cronologico, previsti dal nostro ordinamento per la soluzione di antinomie normative, alcun rilievo assume la data di notificazione dell’atto impositivo se questo, nella vigenza della normativa eccezionale determinata dallo stato emergenziale, è stato emesso dopo il 31 dicembre 2020.

Con il Dl 34/2020, infatti, il legislatore intendeva non gravare sulla situazione delle imprese, già critica a causa dell’epidemia Covid-19, con la notifica di avvisi di accertamento, almeno fino al 28 febbraio 2021, pur senza consentire al contempo al Fisco di beneficiare di una ulteriore proroga dei termini di accertamento: l’esercizio del potere impositivo si chiuderebbe alla “scadenza naturale”, con l’emissione dell’accertamento entro il 31 dicembre 2020.

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